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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20139/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un accordo transattivo intervenuto tra le parti, poi confermato presso la Direzione provinciale del lavoro, con cui la società si era obbligata a pagare al creditore una somma complessiva; assunto un adempimento solo parziale, il creditore otteneva decreto ingiuntivo per il residuo. La società proponeva opposizione deducendo di avere integralmente pagato mediante assegni bancari consegnati al difensore del creditore. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo non provata dal creditore una diversa imputazione del pagamento. In appello, invece, veniva riformata la decisione e rigettata l'opposizione, sul presupposto che la debitrice non avesse provato l'effettivo incasso degli assegni da parte del creditore. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) tardiva costituzione del creditore in primo grado e conseguente decadenza dall'eccezione di mancato incasso; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, degli artt. 2697 c.c., 58 r.d. n. 1736/1933, 116 c.p.c. e 1175 c.c., per avere posto a carico della società la prova dell'incasso degli assegni; 3) omesso esame della consegna e dell'incasso di alcuni assegni e violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c.; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi a pagamenti già riconosciuti dal creditore e alla conseguente necessaria decurtazione dell'importo ingiunto; 5) violazione dell'art. 1188 c.c. per il pagamento al difensore del creditore con successiva ratifica/profittamento, questione ritenuta però nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il primo e inammissibile il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi affermati: verifica dell'effettiva rilevanza della traenza e consegna degli assegni bancari come pagamento pro solvendo, della eventuale loro messa all'incasso o mancato incasso, dell'eventuale incasso di alcuni titoli già riconosciuto dal creditore, nonché della tempestività della costituzione del creditore in primo grado. Il giudice di rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È stata la base processuale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    È stato invocato per cumulare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    Riguarda la ripartizione dell'onere della prova: la Corte afferma che, provata emissione e consegna degli assegni, spetta al creditore dimostrare il mancato incasso per fatto a lui non imputabile.

  • art. 58 r.d. n. 1736/1933

    "Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario ..."

    Il creditore che agisca causalmente deve offrire la restituzione dell'assegno; la norma è richiamata per escludere che il creditore possa far valere l'azione causale senza aver gestito correttamente il titolo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulla valutazione delle prove, ritenuta male applicata dal giudice di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Usato per affermare che il comportamento del creditore deve essere conforme a correttezza e buona fede, specie nell'incasso degli assegni ricevuti.

  • art. 1277 c.c.

    L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria si effettua con moneta avente corso legale, ma la Corte ammette mezzi equivalenti come l'assegno bancario accettato.

  • art. 1188 c.c.

    La questione sul pagamento al difensore del creditore è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 155, co. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tardività della costituzione del creditore in primo grado, questione assorbita ma da verificare in rinvio.

  • art. 416, co. 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per la decadenza del creditore dalla deduzione difensiva per tardiva costituzione nel rito del lavoro.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato nel terzo motivo in relazione alle dichiarazioni/riconoscimenti del creditore circa alcuni pagamenti.

Massime di principio

  • In tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, se accettate dal creditore, integrano un mezzo di pagamento con effetto liberatorio in via pro solvendo; il perfezionamento del pagamento, come regola generale, si collega alla riscossione, ma ai fini della prova dell'adempimento è sufficiente che il debitore provi emissione e consegna del titolo.
  • Quando il debitore dimostri di avere emesso e consegnato assegni bancari collegati al debito azionato, l'onere di provare il mancato incasso grava sul creditore, che può assolverlo con la prova di fatti positivi incompatibili con il pagamento, senza che ciò costituisca una probatio diabolica.
  • Il creditore che riceva assegni bancari dal debitore ha un dovere di cooperazione conforme a buona fede e correttezza: deve porre i titoli all'incasso, salvo giustificato motivo di rifiuto; una scelta unilaterale di non incassare non può essere utilizzata per imputare al debitore l'inadempimento.
  • L'accettazione di assegni bancari da parte del creditore impedisce, in linea di principio, la duplicazione del soddisfacimento mediante persistenza dell'azione causale per il medesimo importo, specie quando il titolo sia già stato incassato o sia comunque stato consegnato e accettato.
  • In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare tutti i pagamenti documentati e riconosciuti, anche se in parte avvenuti prima o dopo la formazione del provvedimento monitorio, distinguendo tra eventuale residuo capitale e soli accessori o interessi di mora.
  • La deduzione di questioni processuali non esaminate nel giudizio di merito e non ricavabili dallo storico di lite è inammissibile in cassazione se introduce un tema nuovo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTransazioneProveDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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