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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05312/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva negato la riqualificazione della condotta nel più lieve comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, contestando inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano già motivato in modo congruo richiamando elementi fattuali quali la quantità e la pluralità delle sostanze detenute e la presenza di un'attività organizzata in una cosiddetta "piazza di spaccio"; tali elementi escludevano la derubricazione. Quanto alle generiche, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e aspecifici, non emergendo manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La riqualificazione nel fatto di lieve entità può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizza quantità e pluralità delle sostanze detenute, insieme all'organizzazione dell'attività di spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.

Massime di principio

  • La valutazione circa la riconducibilità della condotta di spaccio all'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è giudizio di merito fondato su elementi fattuali complessivi, tra cui quantità, varietà delle sostanze e organizzazione dell'attività, ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni del diniego della fattispecie lieve, la diversa lettura proposta dal ricorrente integra una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è validamente sorretto se la motivazione della corte territoriale non presenti manifeste illogicità o contraddizioni; il ricorso che si limiti a contestazioni generiche o non specifiche è manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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