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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8964/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna (Tribunale di Pordenone 01/06/2020) per il reato di truffa. Deduceva: 1) violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. per mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. in relazione all'applicazione del decreto-legge n.149/2020, art.23, comma 4, per non aver comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza; 3) questione sulla possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) in udienza davanti alla Corte di legittimità è stata depositata remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.; è stato rilevato che la remissione è stata validamente presentata e accettata, sussistendo gli elementi costitutivi dell'istituto estintivo. Le questioni processuali sollevate sul piano della notifica e della modalità dell'udienza non sono state decisive, poiché l'estinzione del reato ha reso inutile un esame sul merito. Le spese processuali sono state lasciate a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Denuncia della mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio d'appello; norma attinente alle forme di citazione e comparizione dell'imputato in appello. La Corte non ha risolto il vizio in punto di merito in quanto ha annullato per estinzione del reato.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sul diritto dell'imputato alla partecipazione al procedimento e sulle forme di comunicazione dell'udienza; il ricorrente ha contestato che il giudizio sia stato celebrato secondo regole straordinarie senza adeguata comunicazione della presenza fisica.

  • art. 179 c.p.p.

    Regole sulle modalità di svolgimento dell'udienza e sulla pubblicità del processo; la presunta violazione è stata eccepita in relazione all'applicazione del decreto-legge per udienze non ordinarie, ma la questione è rimasta secondaria rispetto all'estinzione per remissione.

  • decreto-legge n.149 del 2020, art. 23, comma 4

    Norma emergenziale che disciplina modalità particolari di celebrazione delle udienze (es. modalità a distanza o misure organizzative); il ricorrente ha sostenuto la mancata comunicazione sulla modalità effettiva (in presenza), ma la Corte non ha deciso sul punto per l'intervenuta estinzione del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne ha prospettato l'applicabilità in relazione alla riforma, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'estinzione dell'azione penale per remissione di querela.

  • art. 152 cod. pen.

    Norma che stabilisce l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha ritenuto che la remissione e la sua accettazione siano state regolari e abbia quindi estinto il reato, determinando l'annullamento senza rinvio.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Disposizione che consente di lasciare a carico del querelato le spese del procedimento nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha applicato tale norma condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La remissione della querela, se validamente proposta dal querelante e accettata dall'imputato, estingue il reato (art. 152 c.p.) e rende ininfluenti molte contestazioni procedurali relative al procedimento precedente.
  • Quando interviene l'estinzione del reato per remissione, la Corte può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle violazioni processuali antecedenti; le questioni sostanziali o procedurali restano quindi spesso non esaminate.
  • Le eccezioni riguardanti mancate notifiche o modalità di svolgimento delle udienze (art. 601 c.p.p., artt. 178-179 c.p.p. e norme emergenziali) devono essere tempestivamente documentate, ma la loro rilevanza può essere superata dall'intervenuta remissione della querela.
  • La possibilità di ottenere l'applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) va valutata e dimostrata in concreto: tuttavia, se il reato si estingue per remissione, tale valutazione potrebbe non essere necessaria.
  • Le spese processuali possono comunque essere poste a carico del querelato anche se il reato è estinto per remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è quindi importante valutare l'impatto economico della remissione.
  • In situazioni simili, se si è parte offesa e si decide di rimettere la querela, è fondamentale operare con atto scritto e accertare l'accettazione formale dell'imputato per assicurare l'efficacia estintiva.
  • Difensori e imputati dovrebbero considerare la possibilità di depositare una remissione di querela anche in sede di gravame o dinanzi alla Corte di legittimità, poiché può determinare l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.

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