Cassazione Penale, Sentenza n. 8964/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna (Tribunale di Pordenone 01/06/2020) per il reato di truffa. Deduceva: 1) violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. per mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio di appello; 2) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. in relazione all'applicazione del decreto-legge n.149/2020, art.23, comma 4, per non aver comunicato che l'udienza si sarebbe tenuta in presenza; 3) questione sulla possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) in udienza davanti alla Corte di legittimità è stata depositata remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.; è stato rilevato che la remissione è stata validamente presentata e accettata, sussistendo gli elementi costitutivi dell'istituto estintivo. Le questioni processuali sollevate sul piano della notifica e della modalità dell'udienza non sono state decisive, poiché l'estinzione del reato ha reso inutile un esame sul merito. Le spese processuali sono state lasciate a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Denuncia della mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio d'appello; norma attinente alle forme di citazione e comparizione dell'imputato in appello. La Corte non ha risolto il vizio in punto di merito in quanto ha annullato per estinzione del reato.
Norma sul diritto dell'imputato alla partecipazione al procedimento e sulle forme di comunicazione dell'udienza; il ricorrente ha contestato che il giudizio sia stato celebrato secondo regole straordinarie senza adeguata comunicazione della presenza fisica.
Regole sulle modalità di svolgimento dell'udienza e sulla pubblicità del processo; la presunta violazione è stata eccepita in relazione all'applicazione del decreto-legge per udienze non ordinarie, ma la questione è rimasta secondaria rispetto all'estinzione per remissione.
decreto-legge n.149 del 2020, art. 23, comma 4
Norma emergenziale che disciplina modalità particolari di celebrazione delle udienze (es. modalità a distanza o misure organizzative); il ricorrente ha sostenuto la mancata comunicazione sulla modalità effettiva (in presenza), ma la Corte non ha deciso sul punto per l'intervenuta estinzione del reato.
Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne ha prospettato l'applicabilità in relazione alla riforma, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'estinzione dell'azione penale per remissione di querela.
Norma che stabilisce l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha ritenuto che la remissione e la sua accettazione siano state regolari e abbia quindi estinto il reato, determinando l'annullamento senza rinvio.
Disposizione che consente di lasciare a carico del querelato le spese del procedimento nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha applicato tale norma condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente proposta dal querelante e accettata dall'imputato, estingue il reato (art. 152 c.p.) e rende ininfluenti molte contestazioni procedurali relative al procedimento precedente.
- Quando interviene l'estinzione del reato per remissione, la Corte può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle violazioni processuali antecedenti; le questioni sostanziali o procedurali restano quindi spesso non esaminate.
- Le eccezioni riguardanti mancate notifiche o modalità di svolgimento delle udienze (art. 601 c.p.p., artt. 178-179 c.p.p. e norme emergenziali) devono essere tempestivamente documentate, ma la loro rilevanza può essere superata dall'intervenuta remissione della querela.
- La possibilità di ottenere l'applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) va valutata e dimostrata in concreto: tuttavia, se il reato si estingue per remissione, tale valutazione potrebbe non essere necessaria.
- Le spese processuali possono comunque essere poste a carico del querelato anche se il reato è estinto per remissione, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; è quindi importante valutare l'impatto economico della remissione.
- In situazioni simili, se si è parte offesa e si decide di rimettere la querela, è fondamentale operare con atto scritto e accertare l'accettazione formale dell'imputato per assicurare l'efficacia estintiva.
- Difensori e imputati dovrebbero considerare la possibilità di depositare una remissione di querela anche in sede di gravame o dinanzi alla Corte di legittimità, poiché può determinare l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.
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