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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25131/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hudorovich impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia (8/11/2021) che l'aveva assolta dal capo A) ma confermato la condanna per il capo B) per estorsione in concorso con Checcarini Massimo. I motivi di ricorso alla Cassazione sono: 1) nullità/violazione di legge per assunzione delle deposizioni delle persone offese all'udienza dell'8/4/2019 in assenza del coimputato Checcarini (art. 420 ter c.p.p. richiamato); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Spaccapanico Tiziana) e sulla presunta contraddittorietà della sentenza, mancata valutazione di elementi che avrebbero potuto scagionare o indebolire il racconto della p.o.; 3) errata qualificazione giuridica della condotta: la difesa sostiene che i fatti dovessero essere riqualificati come truffa (art. 640 c.p.) o, in subordine, reato di cui all'art. 393 c.p., piuttosto che estorsione (argomentando che il rilascio della cambiale non fu per costrizione ma per errore indotto); 4) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sua eccessività in relazione al contributo colposo/partecipativo dell'imputata (richiami agli artt. 110, 114 e 133 c.p. e a profili costituzionali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati e/o generici. Sull'assenza del coimputato all'udienza l'accesso alla nullità è escluso in mancanza di specifica indicazione di un pregiudizio riflesso sulla posizione della ricorrente; il giudice di merito ha legittimamente proceduto senza necessità di rinvio o stralcio, e non è stato dimostrato alcun danno alla posizione della ricorrente. Quanto alle contestazioni sull'attendibilità dei testi e alla ricostruzione di merito, la Cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate costituiscono una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, atteso che la motivazione dei giudici di merito era esaustiva e priva di vizi logici. Anche la richiesta di riqualificazione del fatto in truffa o ai sensi dell'art. 393 c.p. è stata respinta come infondata: la Corte ha confermato che sussisteva estorsione, atteso che le minacce prospettavano un pericolo attribuibile direttamente o indirettamente agli agenti e determinavano la costrizione della vittima. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176 e successive modifiche

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)

    norma emergenziale che ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per motivare la modalità di trattazione del ricorso

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e c))

    art. 606 lett. b) e c) c.p.p.

    norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzate per inquadrare le doglianze sulla nullità e sulla motivazione

  • art. 420 ter c.p.p.

    disciplina l'assunzione delle dichiarazioni di testi in determinate condizioni e rilevata rispetto alla presunta nullità per assenza del coimputato; la Corte richiede prova di pregiudizio per dichiarare la nullità

  • art. 192 c.p.p.

    norma sull'apprezzamento della prova testimoniale richiamata nelle censure sull'attendibilità della p.o.; la Cassazione conferma che la valutazione di credibilità è rimessa ai giudici di merito salvo vizi manifesti

  • art. 530 e 546 c.p.p.

    richiamati in relazione al vizio di motivazione e al sindacato di legittimità: la Cassazione ribadisce i limiti del controllo di merito e l'inderogabilità della motivazione logica dei giudici di merito

  • art. 640 c.p. (comma secondo, n.2)

    art. 640, comma secondo n.2 c.p.

    norma sulla truffa aggravata 'vessatoria'; richiamata nella disputa sulla corretta qualificazione tra truffa e estorsione e per descrivere la diversa natura del pericolo prospettato

  • art. 393 c.p.

    richiesto dalla difesa come possibile riqualificazione (reato attinente al diritto di recupero crediti), ma la Corte ha ritenuto la qualificazione irrilevante rispetto alla valutazione delle minacce e della costrizione

  • art. 114 c.p.

    richiamato in relazione alla partecipazione e al contributo dell'imputata per fini di valutazione della pena; la Corte osserva che la questione non era devoluta al giudice di appello e quindi non scrutinabile in cassazione

  • artt. 110, 133 c.p. e artt. 125 co.1, 546 co.1 lett. e) c.p.p.

    art. 110, 133 c.p.; art. 125 co.1; art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.

    richiami normativi relativi alla cumulazione di reati, al sistema sanzionatorio e ai motivi di impugnazione: la Corte segnala limiti procedurali e di devoluzione delle questioni al giudice d'appello

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    richiami costituzionali evocati dalla difesa in tema di proporzionalità della pena e dignità della persona; la Corte non ha ritenuto fondate le censure difensive su tali profili

Massime di principio

  • L'assenza di un coimputato in udienza non determina automaticamente la nullità degli atti: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare un pregiudizio specifico e diretto alla propria posizione derivante dall'assenza.
  • Le questioni attinenti alla valutazione di attendibilità dei testimoni e alla ricostruzione dei fatti sono, di regola, valutazioni di merito riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazione di norme.
  • La distinzione tra estorsione e truffa si basa sulla natura del pericolo prospettato: se il pericolo è attribuibile direttamente o indirettamente all'agente e coarta la volontà della vittima si configura estorsione; se invece il danno è prospettato come possibile e non derivante dall'agente, può configurarsi truffa.
  • Le richieste di riqualificazione del fatto o di diversa valutazione della pena devono essere svolte nei termini e nei modi procedurali corretti (devoluzione al giudice d'appello); questioni sollevate per la prima volta in cassazione o non adeguatamente specificate sono generalmente inammissibili.
  • Per contestare con successo in Cassazione la motivazione dei giudici di merito è necessario indicare in modo preciso e non generico i vizi logici o le violazioni di legge; meri richiami alla rivisitazione del materiale probatorio sono insufficienti.

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