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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35383/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Lecce per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 74, commi 2 e 3 DPR 309/1990 - capo 2; art. 73 DPR 309/1990 - capi 64, 65, 68). Si contestava la carenza di gravità indiziaria circa l'inserimento stabile e consapevole di Chirivì nell'associazione dedita allo spaccio, lamentando che i contatti risultavano limitati a rapporti con Ivan Caraccio (organizzatore) e sua moglie; inoltre si censurava la motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, dedotte dalla presunta capacità di approvvigionamento di sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione relativa al capo 64 (fornitura di 112 grammi di cocaina, con elementi indizianti specifici) ma ha riscontrato vizi motivazionali sui capi 65 e 68: per il capo 65 la genericità degli elementi (incontro in parcheggio 'consueto' e mancata identificazione della targa/occupanti) non costituisce grave indizio; per il capo 68 i messaggi Whatsapp e i contatti non risultano concretamente idonei a identificare Chirivì come fornitore dello stupefacente del 7/04/2021. Poiché la partecipazione all'associazione (capo 2) era fondata principalmente sulla reiterazione delle forniture, la carenza di indizi sui capi 65 e 68 invalida la prova della natura continuativa dell'approvvigionamento. Conseguentemente la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 2, 65 e 68 e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio su tali capi; rigetta il ricorso per il resto. Dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, commi 2 e 3

    Norma sulle misure e sanzioni relative all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la partecipazione all'associazione alla luce della prova di forniture ripetute di stupefacente

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulle cessioni e detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha richiesto elementi specifici che colleghino il ricorrente a ciascuna cessione contestata (capo 64, 65, 68) per ritenere sussistenti gravi indizi

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Indicazione della competenza a cui rinviare il giudizio di riesame: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi della norma

  • Codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria in caso di annullamento parziale: la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • Per ritenere sussistenti gravi indizi di partecipazione ad un'associazione per delinquere è necessario dimostrare, con elementi specifici e circostanziati, la reiterazione e continuità delle forniture; mere comunicazioni o contatti non sono sufficienti
  • Ogni singola cessione contestata dev'essere supportata da indizi concreti che colleghino il soggetto all'evento (es. intercettazioni inequivoche, testimonianze, riscontri oggettivi come targhe o ritrovamenti), altrimenti il vizio motivazionale su singoli capi può compromettere la qualificazione associativa più ampia
  • La genericità di elementi quali incontri in luoghi "consueti" o contatti via messaggi deve essere integrata da riscontri probatori concreti per costituire grave indizio
  • Se la misura cautelare è fondata soprattutto sulla reiterazione delle condotte contestate, l'assenza di gravità indiziaria su alcune condotte rilevanti può giustificare l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame
  • In sede di ricorso cautelare la difesa può efficacemente attaccare la motivazione puntando sulla mancanza di specificità degli indizi per ogni singolo capo; il giudice di legittimità valuta la congruità e la specificità della motivazione impugnata
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.) devono risultare concrete e attuali e non possono essere dedotte esclusivamente da rapporti di conoscenza non adeguatamente provati

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