Cassazione Civile, Ordinanza n. 20885/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca propose opposizione allo stato passivo contro il decreto del tribunale che aveva confermato l'esecutività del passivo e, per quanto qui rileva, aveva escluso o ridimensionato alcuni crediti e soprattutto aveva ritenuto revocabile il mutuo fondiario e la relativa ipoteca iscritta a garanzia. La controversia nasceva da un finanziamento ipotecario concesso per sostituire una precedente esposizione chirografaria della debitrice, nell'ambito di un piano attestato di risanamento poi ritenuto inidoneo dal tribunale. La banca ricorse per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. per avere il tribunale limitato le esenzioni da revocatoria previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. alla sola revocatoria fallimentare, escludendone l'applicabilità anche alla revocatoria ordinaria; con il secondo motivo denunciò falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 66 e 67 l. fall. in relazione alla ritenuta ricorrenza dei presupposti della revocatoria ordinaria, motivo che però è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio secondo cui le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. operano anche rispetto alla revocatoria ordinaria, alle condizioni previste dalla norma. Il precedente giudizio del tribunale sull'inidoneità del piano attestato, svolto in una prospettiva ex post e ai fini della revocatoria ordinaria, non è stato ritenuto sufficiente a escludere l'applicazione dell'esenzione prevista per gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. non si limitano alla revocatoria fallimentare, ma si estendono anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e, in determinate ipotesi, a quella proseguita dal curatore dopo l'iniziativa del singolo creditore
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
l'esenzione per gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento richiede una valutazione ex ante dell'idoneità del piano al risanamento, da compiersi solo in negativo nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine
richiamato dal tribunale per valutare i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, ma l'esame resta assorbito dall'erronea limitazione dell'esenzione fallimentare
norma evocata dal tribunale in tema di credito fondiario e revocatoria fallimentare
Massime di principio
- Le esenzioni dalla revocatoria previste per gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento possono operare anche quando venga in rilievo la revocatoria ordinaria, purché ricorrano le condizioni richieste dalla legge.
- La valutazione dell'idoneità di un piano attestato a perseguire il risanamento dell'impresa deve essere compiuta ex ante, con un giudizio negativo limitato ai casi di assoluta ed evidente inettitudine del piano, e non sulla base del successivo esito concreto dell'operazione.
- Quando il giudice di merito esamina la revocatoria solo in chiave ex post, utilizzando l'inidoneità del piano come indice dell'eventus damni o della scientia damni, non esaurisce l'accertamento richiesto per applicare o escludere l'esenzione specifica prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
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