Sentenza n. 1567/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 591/2024, divenuto definitivo, recante condanna di ATERP Calabria al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Catanzaro, notificato all’amministrazione e non opposto, quindi passato in giudicato. Il titolo condannava ATERP Calabria al pagamento di euro 11.818,22, oltre interessi legali e spese processuali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto, oltre all’ordine di pagamento, la condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo e costituiva titolo giudiziale vincolante, mentre ATERP Calabria non aveva dimostrato di averlo eseguito. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ente di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola ammissibile anche per l’esecuzione di condanne pecuniarie, e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dall’istanza della parte ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. ATERP Calabria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplinano l’azione di ottemperanza; la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato legittima il creditore a chiedere l’ordine giudiziale di adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità è ammissibile anche quando il giudicato riguarda una condanna al pagamento di somme di denaro.
comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015
La novella richiamata dal giudice ha confermato o ampliato l’applicabilità della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche alle condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto integralmente all’obbligo pecuniario accertato nel titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per il ritardo nell’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, purché non ricorrano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
- La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti in base al titolo esecutivo o alla legge; può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le relative spese.
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