Cassazione Penale, Ordinanza n. 37917/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurime violazioni in materia di gestione di rifiuti. Il primo motivo denunciava omessa motivazione con riferimento al capo d), sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la sua qualifica di custode giudiziario di alcuni veicoli sequestrati e non avesse spiegato perché i materiali rinvenuti nell'area (sfabbricidi, materiale ferroso e plastico, oltre ad altri rifiuti eterogenei) integrassero un pericolo per l'ambiente. Il secondo motivo censurava omessa motivazione e manifesta illogicità sui capi e) ed f), relativi allo smaltimento dei reflui provenienti dalle vasche di accumulo e dalla vasca IMHOFF, deducendo l'esistenza di un sistema di troppo pieno e di misure tecniche idonee a escludere il rischio di inquinamento, nonché l'erronea applicazione del giudizio ex ante tipico dei reati di pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva specificamente esaminato la questione della custodia giudiziaria e aveva comunque accertato una autonoma e non autorizzata attività di miscelazione e deposito incontrollato di rifiuti diversi dai veicoli sequestrati. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul pericolo, ribadendo che il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è reato di pericolo e che la pericolosità del deposito incontrollato e della miscelazione di rifiuti speciali, pericolosi e non, è in re ipsa, senza necessità di prova di un danno ambientale effettivo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato generico e non confrontato con la ratio decidendi, valorizzando il quadro probatorio richiamato dai giudici di merito: individuazione di uno scarico abusivo diretto nel vallone, deposizioni testimoniali, ragionamento sulle caratteristiche dei luoghi, comportamento non collaborativo dell'imputato e assenza di documentazione sul corretto smaltimento. Conseguentemente ha applicato le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile solo se emerge dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati; non può consistere in una mera diversa lettura del materiale probatorio, perché il controllo di legittimità è limitato a coerenza, completezza e logicità della motivazione.
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
La gestione illecita di rifiuti, incluso il deposito incontrollato e la miscelazione vietata di rifiuti speciali pericolosi e non, è qualificata come reato di pericolo, la cui offensività è desunta dalla condotta stessa senza necessità di provare un danno ambientale effettivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non richiamato espressamente come norma, ma la decisione ribadisce che la valutazione delle prove appartiene ai giudici di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di vizio di motivazione è ammissibile solo se evidenzia un difetto reale e percepibile della motivazione, non se mira a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado; il ricorrente deve quindi confrontarsi in modo puntuale con entrambe le decisioni e non può limitarsi a riproporre censure già disattese.
- Per i reati di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 d.lgs. 152/2006, il deposito incontrollato e la miscelazione vietata di rifiuti speciali pericolosi e non sono condotte punibili come reati di pericolo, sicché non è necessario accertare un danno ambientale concretamente verificatosi.
- Le doglianze che oppongono singoli elementi fattuali isolati al complessivo apparato argomentativo della sentenza impugnata sono inammissibili se non dimostrano la decisività del dato trascurato e l'evidente illogicità del ragionamento seguito dai giudici di merito.
- Il giudizio ex ante nei reati di pericolo deve essere compiuto considerando tutte le circostanze concrete accertate al momento della condotta; la mera prospettazione difensiva di misure tecniche astrattamente idonee non elide la responsabilità quando la sentenza fondi l'accertamento su scarichi abusivi e gestione complessivamente illecita dei reflui.
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