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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37569/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione del merito sulla responsabilità, già affermata in appello; la decisione si è fondata sulla genericità e non specificità del motivo di ricorso, ritenuto una pedissequa reiterazione delle doglianze di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/02/2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per il reato di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ex art. 473 c.p. Il solo motivo di ricorso denunciava violazione di legge per la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 474-ter c.p. La censura è stata ritenuta sostanzialmente una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e quindi non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il giudizio della Corte distrettuale sui parametri della circostanza aggravante era logicamente motivato e non scalfito dalle deduzioni del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare ulteriormente la fattispecie concreta oltre il riferimento al reato contestato.

  • art. 474-ter c.p.

    Circostanza aggravante oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte ne ha escluso il sindacato favorevole al ricorrente perché la censura era non specifica e meramente reiterativa di doglianze già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre senza autonoma critica argomentata le stesse censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • Un ricorso per cassazione è specifico solo se si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e indica in modo puntuale le ragioni dell'errore denunciato; in difetto, il motivo è solo apparente.
  • La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza di una circostanza aggravante, quando sorretta da un percorso logico coerente, non può essere utilmente sovvertita con doglianze generiche o meramente assertive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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