Cassazione Civile, Ordinanza n. 00801/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo a importazioni effettuate tra marzo 2012 e marzo 2013 e dal conseguente atto di contestazione sanzioni. L’Ufficio ha ritenuto erroneamente applicato il regime dell’inversione contabile (reverse charge) con riferimento a quindici bollette doganali riguardanti merce descritta come "schiumature" di alluminio. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, qualificando tali materiali come rottami metallici e non come semilavorati, quindi ritenendoli assoggettati al reverse charge. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente le ragioni tecnico-giuridiche della qualificazione della merce; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972, perché le merci sarebbero residui della lavorazione chimica e non meccanica del metallo e non sarebbero inseriti nella sezione XV della tariffa doganale, con conseguente esclusione del reverse charge.
La decisione
La Corte dichiara preliminarmente la carenza di legittimazione passiva del soggetto evocato quale liquidatore della società già estinta, precisando però che il giudizio resta validamente instaurato nei confronti dei soci della società cancellata, in forza del fenomeno successorio che trasferisce ai soci le obbligazioni sociali nei limiti di legge. Nel merito, la Corte rigetta entrambi i motivi: la motivazione della CTR è ritenuta essenziale ma non apparente, perché consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; inoltre l’art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972 comprende i cascami/rottami derivanti dalla lavorazione dell’alluminio, rilevando la natura di residui del processo e non il fatto che la lavorazione sia chimica o meccanica. Il ricorso è quindi respinto e l’Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato esaminato come deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata respinta perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina IVA sull’inversione contabile ai materiali qualificati come cascami/rottami di alluminio.
art. 74, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma di contesto rispetto al regime dell’inversione contabile applicabile ad alcune cessioni di merci.
art. 74, ottavo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono soggette a inversione contabile anche le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, nonché di specifici semilavorati; la natura di residui del processo di lavorazione è sufficiente a far ricadere il bene nella previsione normativa.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta che sia essenziale o sintetica, se rende comprensibile il ragionamento decisorio.
- Ai fini dell’art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972, i cascami e rottami di metalli non ferrosi derivanti dalla lavorazione rientrano nel regime dell’inversione contabile, senza che rilevi la natura chimica o meccanica del processo produttivo da cui derivano.
- In caso di estinzione della società prima della notificazione del ricorso, il liquidatore non conserva la legittimazione passiva per la pretesa tributaria rivolta esclusivamente alla società; il rapporto processuale può però proseguire validamente nei confronti dei soci, quali successori della società estinta, nei limiti della loro responsabilità.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando la qualificazione giuridica del bene o del rapporto operata dal giudice di merito è coerente con il dato normativo applicabile e con gli accertamenti in fatto compiuti in sentenza.
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