Cassazione Penale, Ordinanza n. 01989/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo dedotto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché la motivazione del decreto impugnato non presentava vizi di motivazione apparente o inesistente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato il provvedimento di primo grado applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Con un unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale, sostenendo in sostanza che la valutazione del giudice di merito fosse viziata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge; pertanto non è deducibile il vizio di illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Nel caso concreto la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta non solo non censurabile nei limiti del ricorso consentito, ma comunque non apparente né inesistente, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
ricorso per cassazione per violazione di legge
avverso il decreto della Corte di appello in materia di misure di prevenzione personali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge
per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10
le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniali richiamano il regime di impugnazione dell'art. 10
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di illogicità manifesta della motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione personali, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta non affetta da vizi riconducibili alla motivazione apparente o inesistente
art. 4, nono comma, l. n. 1423 del 1956
obbligo di provvedere con decreto motivato
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla violazione dell'obbligo di motivazione in forma inesistente o apparente
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore
definisce il perimetro del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione personali
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione personali, il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello è ammissibile soltanto per violazione di legge, non anche per censure di merito sulla logicità della motivazione.
- La deduzione del vizio motivazionale è consentita solo nei casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente; non è invece deducibile l'illogicità manifesta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato dia conto, in modo non apparente, della pericolosità sociale attuale, il ricorso che la contesti solo sul piano della congruità logica è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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