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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27748/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro e ipotecaria emesso in relazione a un atto notarile di costituzione di servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che dovesse applicarsi l’aliquota dell’8% prevista, a suo dire, dal primo periodo della tariffa della parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non quella del 15% pretesa dall’Ufficio. Dopo che il ricorso era stato accolto in primo grado, l’Agenzia aveva proposto appello ma poi, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente e di una nuova risoluzione interna, aveva rinunciato alla maggiore pretesa tributaria e restituito le somme riscosse in eccedenza. La CTR ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che mancasse una vera cessazione della materia del contendere perché l’Agenzia aveva rinunciato all’appello senza adottare sgravio e il contribuente aveva insistito per spese e lite temeraria; in subordine, ha dedotto che comunque non vi erano presupposti per la compensazione, essendo l’atto ab origine illegittimo; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR valutato una memoria difensiva depositata nel 2021, che avrebbe escluso la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché l’Amministrazione non si era limitata a rinunciare all’appello, ma aveva abbandonato la maggiore pretesa tributaria in modo radicale, dopo il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale e il mutamento della propria posizione, con restituzione delle somme già riscosse in eccedenza. Tuttavia ha cassato la sentenza limitatamente al capo delle spese, perché la compensazione non poteva essere automatica per il solo fatto dell’estinzione del giudizio. In processo tributario, la compensazione richiede, secondo il regime applicabile, soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La CTR si era invece limitata a compensare le spese in conseguenza della cessazione della materia del contendere e del rimborso eseguito dall’Ufficio, senza indicare tali ragioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca come parametro del vizio di violazione di legge dedotto col primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato da una memoria difensiva.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorrente lo richiama per sostenere che non ricorresse la cessazione della materia del contendere nel caso concreto.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo ritiene correttamente applicato perché l’Amministrazione ha abbandonato la pretesa tributaria e non ha più coltivato la domanda impositiva.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che la compensazione delle spese sia automatica per la sola estinzione del giudizio, richiamando l’evoluzione normativa e la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente disciplina.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni, ove non vi sia soccombenza reciproca.

  • art. 1, primo periodo, tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    È la base normativa invocata dal contribuente per sostenere l’applicazione dell’aliquota dell’8%.

  • art. 46 del d.lgs. n. 46 del 1992

    È menzionato nella sentenza impugnata, ma la Corte chiarisce che il riferimento corretto è al d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’Amministrazione finanziaria abbandona integralmente la pretesa tributaria, anche se non risulta un formale atto di sgravio, purché la pretesa non sia più coltivata e le somme indebitamente riscosse siano restituite.
  • La compensazione delle spese non discende automaticamente dalla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: occorre verificare il regime applicabile dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e motivare specificamente sulle gravi ed eccezionali ragioni, salvo soccombenza reciproca.
  • In materia di spese processuali tributarie, la decisione di compensare fondata esclusivamente sull’estinzione del giudizio è viziata se non si confronta con i presupposti legali richiesti per la compensazione.
  • Quando il capo impugnato è limitato alle spese, l’accoglimento del ricorso per cassazione può determinare la cassazione con rinvio limitatamente a tale capo, restando ferma la statuizione sul merito della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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