Cassazione Penale, Sentenza n. 26016/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato le condanne di primo grado. Luigi Attanasio deduce: (1) errata applicazione e vizio di motivazione con riguardo all'affidamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192, comma 3 c.p.p.) e al contenuto dell'intercettazione ambientale del 4/12/2008; omissione di esame della memoria difensiva e della deposizione del teste di P.G. Gatti; (2) inutilizzabilità/tardività delle dichiarazioni dei collaboratori Alfredo Cannavo e Salvatore Esposito ai sensi dell'art.16-quater, comma 9 legge n.45/2001; (3) violazione delle norme sulla utilizzabilità delle dichiarazioni de relato (artt. 195, 191 c.p.p.). Stefano Riccio deduce: (1) erronea applicazione dell'art.7 legge n.203/1991 in relazione alla natura soggettiva dell'aggravante e carenza di prova di reale agevolazione economica del sodalizio; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis c.p.); (3) estinzione per prescrizione del reato (disputa sulla decorrenza e sull'ultimo atto interruttivo).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Stefano Riccio (con condanna alle spese e pagamento di somma alla Cassa delle Ammende) ritenendo infondati o insuscettibili di rivalutazione in sede di legittimità i motivi che contestavano l'aggravante, il diniego delle attenuanti e la maturazione della prescrizione. Quanto a Luigi Attanasio la Corte ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo relativo a carenze motivazionali: la valutazione di attendibilità dei collaboratori e la considerazione dell'intercettazione del 4/12/2008 (nonché l'omesso esame della memoria difensiva e della deposizione del teste Gatti) risultano insufficientemente argomentate. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Attanasio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio limitatamente a tali profili. Altri motivi di Attanasio sono stati ritenuti inammissibili o infondati secondo le argomentazioni della Cassazione (tra cui la valutazione sulla inutilizzabilità parziale prevista dall'art.16-quater, comma 9).
Norme richiamate
Norma del capo A) relativa all'associazione di tipo mafioso, configurata nei confronti degli imputati quale titolo di accusa principale in primo grado e di appello
art. 110 cod. pen. e art. 171-ter legge n. 633/1941
Regolano il concorso di persone nel reato e la specifica fattispecie di violazione del diritto d'autore (capo L) contestato a Riccio)
Aggravante collegata alla partecipazione o al vantaggio dell'organizzazione: la Corte ha ritenuto applicata correttamente nei confronti di Riccio in ragione del sistematico sostentamento economico dei clan tramite l'attività di contraffazione
Regole sull'assunzione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la Corte di legittimità ha richiesto una motivazione più articolata sull'attendibilità rispetto alle censure mosse da Attanasio
art. 16-quater, comma 9 legge n. 45/2001
Disciplina la tardività delle dichiarazioni di collaboratori; la Cassazione ricorda che tale inutilizzabilità è di tipo 'parziale' e non necessariamente inficia tutte le risultanze se le residue risultanze sono sufficienti
Norme sulla utilizzabilità delle dichiarazioni de relato: la Corte precisa che le dichiarazioni del collaboratore su fatti attinenti alla vita del sodalizio non vanno automaticamente equiparate a de relato quando descrivono patrimonio conoscitivo comune e sono supportate da riscontri
Norme sulla prescrizione: in presenza di reati aggravati ex art.7 l'orientamento richiamato esclude il termine massimo e stabilisce che la prescrizione decorre rispetto a ciascun atto interruttivo; perciò la doglianza di Riccio sulla prescrizione è stata respinta
Riguardano la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il diniego sia apprezzamento di fatto motivato dalla perdurante attività illecita e dai precedenti
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono una motivazione puntuale da parte del giudice sull'attendibilità; se la difesa solleva censure specifiche il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con esse altrimenti la motivazione può risultare insufficiente e determinare annullamento e rinvio
- La tardività delle dichiarazioni di collaboratori (art.16-quater, comma 9 legge n.45/2001) comporta un'inutilizzabilità 'parziale' orientata soggettivamente: l'eventuale esclusione non rende automaticamente vana tutta la restante prova se le altre risultanze sono sufficienti a sostenere la responsabilità
- Le dichiarazioni di un collaboratore circa fatti inerenti alla vita e alle modalità operative di un sodalizio possono non essere trattate come meri de relato se descrivono patrimonio conoscitivo comune e sono supportate da riscontri verificabili
- In tema di prescrizione per reati aggravati ex art.7 legge n.203/1991 non trova applicazione il termine massimo di cui all'art.160; la prescrizione può interrompersi e ricominciare a decorrere da ciascun atto interruttivo, perciò occorre un'analisi puntuale degli atti interruttivi
- In cassazione, chi censura l'utilizzabilità di elementi di prova deve illustrare la 'prova di resistenza': cioè dimostrare che l'eliminazione di tali elementi avrebbe inciso sul giudizio complessivo; in mancanza, il motivo può risultare inammissibile
- L'omesso esame di una memoria difensiva o di elementi difensivi potenzialmente decisivi può rendere la motivazione insufficiente e giustificare annullamento con rinvio; viceversa, se gli argomenti sono incompatibili con l'impianto probatorio il rimedio non sussiste
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →