Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mbengue impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza ex art. 673 c.p.p. volta alla revoca della sentenza di condanna (per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998) in ragione della sopravvenuta abrogazione/inefficacia del reato dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE (El Dridi) e delle successive modifiche legislative (d.l. 23/6/2011, n.89). In particolare deduceva che si era verificata una abolitio criminis per incompatibilità della norma interna con il diritto europeo e, in subordine, che in sede di esecuzione avrebbe dovuto essere applicata la nuova disciplina, con modifica della pena da detentiva a pecuniaria.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la pronuncia della Corte di Giustizia UE (El Dridi, 28/04/2011) ha reso non più applicabile, per contrasto con il diritto UE, la norma interna che prevedeva la pena detentiva per la condotta descritta dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998. Tale inapplicabilità equivale a un fenomeno di abolitio criminis che impone al giudice dell'esecuzione di revocare la sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Strumento procedurale per chiedere la revoca della sentenza irrevocabile in caso di sopravvenuta abolitio criminis o di altre cause di estinzione del reato; la Corte riconosce l'obbligo di ricorrervi quando una pronuncia di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto UE rende la norma incriminatrice non più applicabile
art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
Norma interna che sanzionava con pena detentiva la permanenza sul territorio in violazione di un ordine di allontanamento; la Corte ha ritenuto che, in ragione della pronuncia El Dridi e del principio di primato ed efficacia diretta del diritto UE, tale disposizione è divenuta non più applicabile (equivalente a abolitio criminis) per i fatti posti in essere prima del recepimento della direttiva
Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), artt. 15 e 16
La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che essa osterebbe a previsioni nazionali che prevedono pene detentive per la sola permanenza irregolare del cittadino di paese terzo; la direttiva è stata ritenuta idonea a produrre effetti diretti e a imporre la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile
Sentenza Corte di Giustizia UE, El Dridi, 28/04/2011
"la direttiva 2008/115... deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa... che preveda l'irrogazione della pena della reclusione... per la sola ragione che questo... permane in detto territorio senza giustificato motivo"
Decisione chiave che ha ritenuto incompatibile con la direttiva UE la norma nazionale che punisce con reclusione la permanenza irregolare senza giustificato motivo; tale pronuncia impone la disapplicazione della norma nazionale e produce effetti retroattivi nella misura in cui determini l'applicazione della pena più mite o l'abolitio criminis
D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (adeguamento alla direttiva rimpatri)
Intervento legislativo posteriore che ha modificato la normativa interna; nel caso di specie la Corte ritiene che l'effetto determinante sia comunque la pronuncia della Corte di Giustizia che aveva già reso la precedente disciplina inapplicabile, cosicché il vizio non poteva essere sanato retroattivamente senza disapplicazione
Massime di principio
- Quando una pronuncia della Corte di Giustizia UE accerta l'incompatibilità di una norma penale nazionale con il diritto UE, il provvedimento produce un effetto di disapplicazione che può comportare, in pratica, una "abolitio criminis" per i fatti commessi anteriormente: il giudice dell'esecuzione deve valutare l'istanza di revoca ex art. 673 c.p.p.
- Il principio della prevalenza e dell'applicazione diretta del diritto UE può imporre la disapplicazione di norme nazionali anche con effetti retroattivi quando ciò comporti l'applicazione della norma meno afflittiva o la non punibilità del fatto.
- In sede esecutiva, se non è configurabile una abolitio criminis, va comunque considerato il principio della pena più mite: il giudice dell'esecuzione può e deve adeguare la misura della pena alla disciplina più favorevole intervenuta dopo la condanna, applicando le norme nuove eventualmente mutative della sanzione.
- La modifica legislativa intervenuta dopo la condotta (ad es. d.l. 89/2011) non esclude l'effetto della pronuncia della Corte di Giustizia: in presenza di una pronuncia UE che dichiara l'incompatibilità della norma nazionale, la norma interna deve essere disapplicata indipendentemente da successive modifiche.
- Nei ricorsi contro ordinanze del giudice dell'esecuzione basate su presunte sopravvenienze normative o giurisprudenziali, è necessario esaminare sia l'eventuale effetto di abolitio criminis sia la possibilità di applicare la pena più mite; il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio se il giudice dell'esecuzione ha omesso tali valutazioni
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