Cassazione Penale, Ordinanza n. 19561/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di attendibilità delle prove, con particolare riferimento alle dichiarazioni di un teste. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle fonti di prova, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il motivo tendeva a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito e a prospettare un raffronto con modelli argomentativi esterni, attività non consentita alla Cassazione. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e adeguata, con specifico richiamo alle pagine 8-10 della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato il delitto di furto aggravato come reato per il quale è stata affermata la responsabilità, senza ulteriori sviluppi interpretativi sulla norma incriminatrice.
Il motivo di ricorso è ricondotto ai limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una nuova valutazione del merito né delle fonti di prova, potendosi censurare solo vizi effettivi della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È evocata, tramite il richiamo a Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, la regola secondo cui la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni: il sindacato di legittimità resta esterno alla ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando presenti reali vizi logici o giuridici; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Quando la decisione impugnata espone in modo puntuale le ragioni del proprio convincimento ed esse sono logicamente coerenti, il ricorso che si limiti a contestare il merito deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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