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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20553/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. La corte d'appello, decidendo sul reclamo contro la sentenza del tribunale, ha ritenuto che lo stato di insolvenza andasse valutato alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa e che, anche tenendo conto dei contributi pubblici e del trattamento delle attività fiscali differite (DTA), permanesse un deficit patrimoniale. Il ricorrente ha impugnato la decisione con dieci motivi: ha dedotto, anzitutto, la nullità del procedimento per mancata convocazione di tutti i cessati organi amministrativi e per pretesa lesione del contraddittorio; ha poi contestato l’utilizzo di documentazione e di una bozza di consulenza tecnica formati in altro giudizio e depositati tardivamente; infine ha censurato la ricostruzione patrimoniale operata dalla corte d'appello, in particolare la qualificazione dei contributi pubblici come parte del prezzo negativo dell’operazione e la disciplina applicata alle DTA, sostenendo che queste ultime dovessero essere considerate integralmente nell’attivo della banca e che l’operazione dovesse essere qualificata come cessione d’azienda con automatica successione del cessionario nei relativi crediti d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che l’art. 82, comma 2, T.U.B. imponga la convocazione dei cessati rappresentanti legali della banca al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa, ma ha dichiarato inammissibile la censura per genericità, perché il ricorrente non ha indicato se tra i soggetti costituiti vi fosse o meno il legale rappresentante della banca. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi all’uso della bozza di CTU e della documentazione esterna, rilevando che quei riferimenti erano meramente di conforto e non costituivano la ratio decidendi, che poggiava invece sulle risultanze della CTU svolta nel giudizio e sulla qualificazione dei contributi come parte del prezzo negativo. Anche i motivi sulle DTA sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività: la corte d'appello aveva comunque considerato le DTA iscritte e non iscritte, concludendo che il deficit patrimoniale permaneva, e la diversa lettura dell’art. 7 d.l. 99/2017 non incideva sul dispositivo. Il ricorso è quindi stato respinto, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 2, T.U.B.

    sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca

    impone l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei rappresentanti legali cessati al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa, che è il momento di riferimento per l’accertamento dell’insolvenza.

  • art. 80, comma 5, T.U.B.

    con la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi della banca.

  • art. 2384, comma 1, c.c.

    il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori individuati dallo statuto o dalla deliberazione di nomina.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e vizi di motivazione apparente o di contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di decisività.

  • artt. 101, 112, 115, 116, 191, 195, 196, 201, 206 c.p.c.

    richiamati dai motivi di ricorso in tema di contraddittorio, prova e consulenza tecnica, ma senza incidere sulla ratio decidendi.

  • artt. 15, 195, 202 l. fall.

    richiamati in relazione al procedimento di accertamento dell’insolvenza e alla necessità del contraddittorio con i soggetti legittimati.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati a sostegno della violazione del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente in tema di equo processo e contraddittorio.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale effettiva.

  • artt. 4 e 7, commi 1 e 3, d.l. 99/2017

    richiamati per la disciplina delle attività fiscali differite e del loro eventuale trasferimento al cessionario; la corte territoriale aveva dato lettura della norma come speciale/eccezionale, ma la Cassazione ha ritenuto la questione non decisiva ai fini dell’insolvenza.

  • art. 15 d.l. 18/2016

    richiamato dal ricorrente come base della tesi sulla continuità dei valori fiscali, ma la questione è stata reputata non decisiva.

  • artt. 2, commi 55, 56, 56-bis e 56-ter, d.l. 225/2010

    richiamati nel motivo sulla disciplina fiscale delle DTA e dei crediti d’imposta.

  • artt. 58 e 90, comma 2, T.U.B.

    richiamati nel motivo che sosteneva la natura di cessione d’azienda dell’operazione e la successione automatica del cessionario.

  • artt. 1322, 1323, 1325, n. 3, 1346, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1374, 2555, 2559, 2560 c.c.

    richiamati per sostenere la qualificazione negoziale dell’operazione come cessione d’azienda e gli effetti sui crediti fiscali.

  • D.M. 187/2017

    richiamato nel motivo sulla disciplina dell’operazione straordinaria e sul trattamento delle DTA.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    invocati contro l’interpretazione della disciplina DTA come speciale e selettiva, ritenuta dal ricorrente lesiva di uguaglianza e capacità contributiva.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per censurare asserita illogicità/contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento dell’insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio deve essere instaurato con i rappresentanti legali cessati al momento del decreto di liquidazione, cioè con i soggetti ancora in grado di interloquire sulla situazione patrimoniale rilevante ai fini dell’insolvenza.
  • La censura processuale che lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio è inammissibile se non indica in modo specifico quale soggetto munito di rappresentanza legale non sia stato evocato, non potendo la Corte verificare l’effettiva incidenza del vizio.
  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che colpisce argomentazioni svolte solo ad abundantiam o comunque prive di autonoma incidenza sulla decisione, poiché il ricorso per cassazione richiede interesse concreto e decisività della censura.
  • Le questioni interpretative relative alla disciplina delle attività fiscali differite e alla qualificazione giuridica dell’operazione di cessione sono inammissibili se, anche nella prospettazione del ricorrente, non sono idonee a scalfire l’accertamento decisivo del permanere del deficit patrimoniale alla data di apertura della liquidazione.
  • La qualificazione dell’operazione negoziale e la valutazione del peso economico di componenti patrimoniali quali contributi pubblici e DTA restano apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dalla violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, non per una mera diversa ricostruzione del fatto.
  • Ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, ciò che rileva è la situazione patrimoniale effettiva alla data di apertura della procedura, valutata secondo criteri coerenti con la prospettiva liquidatoria; la sopravvenienza di elementi dell’operazione di cessione può essere considerata solo se incide realmente sulla consistenza patrimoniale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneAccertamento
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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