Cassazione Penale, Ordinanza n. 28061/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione lascia ferma, sul piano sostanziale, l'assoluzione pronunciata dal tribunale per particolare tenuità del fatto, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito per la sua manifesta infondatezza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato assolto in primo grado per particolare tenuità del fatto in relazione a una contestazione di cui all'art. 392 c.p. L'impugnazione proposta avverso la sentenza del tribunale è stata convertita dalla Corte di appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della offensività della condotta contestata e sostenendo, in sostanza, che il fatto sarebbe inoffensivo. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il mancato esercizio del diritto da parte della persona offesa non è sufficiente a dimostrare la pretesa inoffensività della condotta e che, nel caso concreto, la immediata disponibilità del bene era stata ripristinata contestualmente alla presenza delle forze dell'ordine allertate.
Norme richiamate
La contestazione riguardava il reato di arbitrario esercizio delle proprie ragioni; la Corte non si sofferma sulla struttura tipica del reato, ma richiama la contestazione originaria nell'esaminare la doglianza sull'offensività.
L'originario appello è stato convertito in ricorso per cassazione in applicazione della disciplina sull'impugnazione esperibile contro la sentenza di primo grado.
È stato utilizzato per la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione in ragione dell'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- La pretesa inoffensività della condotta non può essere desunta dal solo fatto che la persona offesa non abbia esercitato il proprio diritto, ove dagli atti risulti comunque un'interferenza concreta con la disponibilità del bene.
- Ai fini della valutazione dell'offensività, rileva anche il contesto complessivo del fatto, compreso l'intervento immediato delle forze dell'ordine e il ripristino della disponibilità del bene in stretta connessione con tale intervento.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una censura manifestamente infondata sull'offensività della condotta, il ricorso è dichiarato inammissibile senza accesso al merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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