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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17421/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arabia impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un terreno di circa 3.000 mq a Miglierina, sottoposto a sequestro preventivo per indagini relative all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, in quanto era stato sorpreso mentre eseguiva scavi e sbancamenti in area vincolata idrogeologicamente senza titoli abilitativi. Il ricorrente sosteneva che gli interventi (terrazzamento e livellamento, circa 400 mq e 100 m3 di terreno spostato) erano riconducibili ad attività agropastorale o a miglioramento fondiario/ingegneria naturalistica e, quindi, non richiedevano permesso di costruire ai sensi dell'art. 6 e art. 6‑bis del d.P.R. 380/2001, inoltre allegava una relazione tecnica di due agronomi a supporto della non pericolosità e della stabilità del lavoro eseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti sulle misure cautelari reali, la sindacabilità in sede di legittimità è limitata ai vizi di diritto e non è consentita una nuova valutazione di merito; ha altresì escluso che la motivazione del Tribunale fosse apparente o priva dei requisiti minimi. Sulla base degli accertamenti indiziari di merito è stato confermato che l'intervento ha consistito nella realizzazione di un piazzale mediante apporto di terreno/materiale inerte e successivo sbancamento, attività che modifica permanentemente la conformazione del suolo e, in presenza del vincolo idrogeologico, richiede il titolo abilitativo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata per la contestazione penale relativa all'esecuzione di lavori senza i titoli abilitativi in area vincolata; qualificazione del reato oggetto delle indagini.

  • d.P.R. 380/2001, art. 6

    Stabilisce le fattispecie che non richiedono titolo abilitativo e le esclusioni; la Corte ha ritenuto che, in presenza di vincolo idrogeologico, alcune movimentazioni di terreno non rientrano tra le attività libere e richiedono comunque titolo abilitativo.

  • d.P.R. 380/2001, art. 6‑bis

    Richiamato dal ricorrente per qualificare l'intervento come non assoggettato a permesso; la Corte e i giudici di merito non hanno condiviso tale qualificazione alla luce del vincolo e della natura dell'intervento.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Ricorda il limite del ricorso per cassazione sulle misure cautelari reali: non è consentita la deduzione del vizio di motivazione salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione coerente, completa e ragionevole; la Corte segnala che i vizi della motivazione rientrano nella violazione di legge se la motivazione è del tutto carente o incomprensibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; qui applicato con fissazione di euro 3.000,00.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (procedimento trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8); norma procedurale evidenziata nel capo introduttivo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari reali la Corte di cassazione è limitata a sindacare vizi di diritto: non è ammessa una nuova valutazione di merito o una rivalutazione delle risultanze tecniche, salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o illeggibile.
  • La presenza di un vincolo idrogeologico restringe significativamente l'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 6 d.P.R. 380/2001: anche movimenti di terra pertinenti all'attività agricola possono richiedere titolo abilitativo se eseguiti in zona vincolata.
  • Interventi che comportano apporto di materiale inerte e sbancamento finalizzati a realizzare piazzali o a modificare permanentemente la conformazione del suolo sono spesso qualificati come attività soggette a permesso di costruire, con conseguente rilevanza penale in assenza del titolo in aree vincolate.
  • Una relazione tecnica difensiva, se non accompagnata da accertamenti contraddittori o da elementi idonei a scalfire le evidenze di merito, può non essere sufficiente a ottenere il dissequestro; è importante richiedere e ottenere, se necessario, consulenze tecniche giudiziarie di parte e/o disporre indagini tecniche istruttorie.
  • Per ottenere il dissequestro di beni sottoposti a vincolo è utile dimostrare in modo concreto e documentato l'assenza di rischio effettivo per il vincolo (es. pericolosità idrogeologica) e che l'intervento non ha determinato modifiche permanenti della morfologia del suolo.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare reale in Cassazione, le censure devono essere calibrate su profili di diritto e non solo su critica delle valutazioni tecniche o di merito: è strategico evidenziare eventuali violazioni normative procedurali o formali della motivazione.

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