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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15526/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. È rimasta ferma la condanna già confermata in appello, compreso il riconoscimento della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata per il reato di reingresso nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione ministeriale, nonostante un provvedimento di espulsione prefettizio, con riconoscimento della recidiva infraquinquennale specifica. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo un solo motivo: vizio di motivazione sulla conferma della recidiva infraquinquennale specifica, sostenendo che la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria. La Cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e inidonea a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla recidiva richiamando la pluralità di precedenti irrevocabili anteriori al fatto, anche per reati analoghi o comunque sintomatici della persistente pericolosità sociale, e ulteriori condanne successive che confermavano il quadro di reiterazione criminosa.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma incriminatrice del reingresso nel territorio dello Stato dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione, in assenza della speciale autorizzazione ministeriale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione sulla recidiva senza evidenziare reali profili di illogicità o contraddittorietà è inammissibile se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice valorizzi una pluralità di precedenti condanne irrevocabili anteriori al fatto, specie se riferite a condotte omogenee o comunque espressive di persistente inclinazione a delinquere.
  • Ai fini della valutazione della recidiva, il giudice può considerare non solo i precedenti anteriori al reato, ma anche eventuali ulteriori condanne successive come elementi confermativi del quadro di reiterazione e pericolosità, nei limiti del giudizio sulla persistenza della tendenza criminosa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiImmigrazioneParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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