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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36650/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 9 febbraio 2026 della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di sei mesi di reclusione e 1.100 euro di multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), e 533, comma 1, c.p.p., nonché agli artt. 606, lett. c) ed e), c.p.p., lamentando vizio di motivazione, violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e travisamento della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha precisato che la violazione dell'art. 192 c.p.p., quando la censura riguarda la valutazione delle prove, non può essere dedotta come violazione di legge per aggirare i limiti del vizio motivazionale previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; la censura può essere esaminata soltanto sotto il profilo motivazionale, ma la sentenza d'appello contiene alle pagine 3 e 4 argomentazioni ampie, prive di illogicità e fondate su corretti argomenti giuridici. Restano ferme la condanna e le pene di sei mesi di reclusione e 1.100 euro di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Con sentenza del 9 febbraio 2026 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Margurio Orazio colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1100,00 di multa.

    La norma individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la decisione di legittimità non affronta autonomamente gli elementi costitutivi o i criteri applicativi della fattispecie.

  • art. 192 c.p.p.

    non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza»

    La valutazione asseritamente omessa o erronea degli elementi di prova non può essere denunciata come violazione dell'art. 192 c.p.p. per eludere i limiti del ricorso per vizio di motivazione, salvo che sia prevista un'espressa sanzione processuale.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza»

    La disposizione, richiamata in tema di motivazione della sentenza, non consente di trasformare una contestazione sulla valutazione probatoria in una violazione di legge processuale per sottrarla ai limiti stabiliti per il sindacato sulla motivazione.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è chiaramente insussistente, " alla luce delle ampie argomentazioni, Prive di illogicità, sviluppate alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del giudizio di responsabilità.

    La censura riferita al principio del ragionevole dubbio, se fondata sull'asserita erronea valutazione delle prove, è esaminabile come vizio di motivazione; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta ampia e non illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza»

    Il motivo per violazione di legge processuale non può essere usato per superare i limiti propri della censura di motivazione, quando la doglianza riguarda in realtà la valutazione delle prove e non è prevista un'espressa sanzione processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l'aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è chiaramente insussistente, " alla luce delle ampie argomentazioni, Prive di illogicità, sviluppate alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del giudizio di responsabilità.

    Le contestazioni sulla valutazione delle risultanze probatorie possono essere sottoposte alla Cassazione nei limiti del vizio motivazionale; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove se la motivazione impugnata è ampia e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge quando la doglianza mira, in realtà, a censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova; in assenza di un'espressa sanzione processuale, non è possibile aggirare i limiti del vizio di motivazione ricorrendo all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sul rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sono scrutinabili in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti propri di tale motivo; una motivazione ampia e priva di illogicità non può essere sostituita con una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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