Cassazione Civile, Ordinanza n. 01744/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 18 giugno 2002 con cui una parte prometteva in vendita a un'altra un terreno edificabile in Sardegna. La Corte d'appello, confermando il primo giudice, aveva dichiarato la nullità del preliminare e respinto sia la domanda di restituzione di euro 5.164,56 versati a titolo di acconto, sia la domanda di rimborso delle spese di pulizia del terreno. Quanto all'acconto, la corte territoriale aveva ritenuto che l'assegno fosse firmato dal coniuge della ricorrente, quindi soltanto costui sarebbe stato legittimato a chiedere la restituzione, al più per la propria quota del 50% del conto cointestato. Quanto alle pulizie del terreno, aveva ritenuto non provato né l'incarico conferito dal venditore né l'effettivo esborso, essendo i lavori stati svolti con l'opera di familiari. In cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato che il coniuge aveva firmato anche la scrittura privata 'per conto' della ricorrente; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione della documentazione; violazione degli artt. 1180, 1388 e 2033 c.c. in tema di pagamento eseguito dal rappresentante e ripetizione d'indebito; violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per il mancato accoglimento della domanda almeno nei limiti della metà; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento delle spese di pulizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendoli connessi e fondati perché la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la circostanza decisiva che il coniuge aveva firmato la scrittura del 18 giugno 2002 'per conto' della ricorrente. Tale elemento poteva dimostrare che il potere rappresentativo era stato speso non solo nella conclusione del preliminare, ma anche nell'esecuzione del pagamento dell'acconto mediante assegno tratto su conto cointestato. Di conseguenza, la legittimazione ad agire per la ripetizione dell'indebito poteva spettare alla ricorrente quale mandante/rappresentata, secondo il principio richiamato da Cass. n. 8101/2020. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quarto motivo, mentre il quinto è stato rigettato/in parte dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un riesame del merito e perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non era correttamente formulata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
non consente in cassazione di sindacare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
richiamato in tema di adempimento da parte di terzo o di soggetto che agisce per conto altrui
richiamato per sostenere che il pagamento poteva essere compiuto dal rappresentante nell'ambito del potere rappresentativo conferito
richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito, la cui legittimazione attiva spetta al soggetto nel cui interesse il pagamento è stato eseguito
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza e sulla sua regolarità formale
richiamato in tema di nullità processuali e loro disciplina
richiamato dal ricorrente in relazione alla struttura della motivazione e alla decisione sulle domande
non è citato espressamente nel dispositivo, ma la questione probatoria ruota attorno all'onere di provare incarico, pagamento e rappresentanza
Massime di principio
- In tema di ripetizione dell'indebito conseguente a un pagamento eseguito da un soggetto che agisca per conto di un altro, la legittimazione ad agire spetta al mandante/rappresentato, non al mero esecutore materiale del pagamento, salvo che il mandato conferisca anche tale facoltà e la domanda sia proposta spendendo la relativa qualità.
- Quando una parte deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, il fatto storico trascurato deve essere specificamente indicato e deve essere idoneo, se esaminato, a mutare l'esito della controversia.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: è configurabile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Se una circostanza documentale può dimostrare che il soggetto che ha sottoscritto un atto ha agito 'per conto' di un altro, il giudice di merito deve esaminarla ai fini della verifica dell'esistenza e dell'estensione del potere rappresentativo anche rispetto alla fase esecutiva del rapporto.
- In presenza di un motivo di ricorso fondato su un fatto decisivo non esaminato, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il riesame complessivo della medesima vicenda processuale.
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