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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8257/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, addetta al servizio pegno, aveva chiesto l’inquadramento nell’Area Quadri a decorrere dal 1992, con le conseguenti differenze retributive, nonché il pagamento dell’indennità di cassa e di perito estimatore, erogate sino al 2009, e dell’indennità di magazzino. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 619/2017 depositata il 26 settembre 2017, aveva confermato il rigetto pronunciato dal Tribunale. Aveva accertato che la lavoratrice, nell’ambito di un gruppo composto da due assistenti e un quadro direttivo, stimava i pegni entro il limite di 2.000 euro per oggetto introdotto dal 2006, svolgeva attività di cassa, rinnovava e riscattava polizze, gestiva pratiche di smarrimento, contabilizzava le operazioni e forniva consulenze non vincolanti sul valore dei beni. Aveva ritenuto prevalenti le funzioni di cassa e maneggio di denaro e rilevato che, per le stime superiori al limite, la lavoratrice si coordinava con il quadro responsabile, escludendo l’elevata responsabilità funzionale, la preparazione professionale e i poteri di rappresentanza richiesti per la qualifica rivendicata. Quanto alle indennità già percepite, la riduzione era stata ricondotta a un accordo sindacale del 29 gennaio 2009 che escludeva la cumulabilità dell’indennità di cassa con quella di pegno; la domanda relativa all’indennità di magazzino era stata ritenuta priva di adeguata specificazione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e l’incoerenza della motivazione, sostenendo che le stime erano attività specialistiche svolte autonomamente e con responsabilità, che il limite di 2.000 euro era per singolo oggetto e che la cassa era funzionale alle perizie. Ha inoltre richiamato il numero medio di perizie giornaliere indicato nel ricorso, l’autonomia organizzativa dell’ufficio e una diversa decisione relativa a un collega. Con il secondo motivo ha insistito sulla prevalenza qualitativa delle mansioni specialistiche di perito rispetto a quelle di cassa e sulla rilevanza della responsabilità verso il cliente, invocando le declaratorie del contratto collettivo. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’accordo del 29 gennaio 2009 non prevedeva una disciplina pattizia delle indennità, ma una disposizione aziendale unilaterale inidonea a modificare la contrattazione collettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo motivo non denunciava un’anomalia motivazionale riconducibile ai limiti del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma chiedeva una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito; la contraddittorietà dedotta non integrava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Inoltre, la ricorrente aveva invocato una diversa interpretazione dell’art. 82 del contratto collettivo senza riprodurne il contenuto, allegare il contratto o indicare dove fosse reperibile. Anche il secondo motivo era inammissibile perché la ricorrente, pur sollecitando una diversa lettura delle declaratorie collettive, non aveva riprodotto le disposizioni rilevanti, prodotto il testo integrale del contratto né indicato puntualmente dove fosse rinvenibile, in violazione degli artt. 366, primo comma, nn. 4 e 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il terzo motivo era inammissibile per analoga carenza di specificità e di produzione documentale: nel giudizio di cassazione l’onere relativo ai contratti e accordi collettivi richiede la produzione del testo integrale e non è assolto dal generico richiamo al fascicolo di parte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti indicate dalla Corte; non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa né di censurare la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Anche tale censura è inammissibile in quanto ancora una volta la ricorrente che invoca sostanzialmente una corretta e più favorevole interpretazione della disciplina collettiva trascura di riprodurre il contenuto delle disposizioni poste a raffronto, di allegare al ricorso il testo integrale del contratto collettivo, di indicare deve lo stesso sia, eventualmente reperibile così incorrendo nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Chi fonda il ricorso per cassazione su disposizioni collettive deve individuare in modo specifico le norme invocate e indicare puntualmente gli atti o documenti in cui esse sono contenute e reperibili; l’omissione determina l’inammissibilità della censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.

    Per assolvere l’onere di produzione dei contratti e accordi collettivi in cassazione è necessario depositarne il testo integrale e indicare puntualmente il documento; non basta il generico richiamo al fascicolo di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo unificato ulteriore, pari a quello previsto per il ricorso, nei casi in cui ricorrano i presupposti stabiliti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito. La censura motivazionale è ammissibile soltanto quando deduce un’anomalia che incide sull’esistenza stessa della motivazione nei limiti individuati dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La denuncia di un contrasto motivazionale è rilevante in cassazione solo se evidenzia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una mera insufficienza della motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione invoca l’interpretazione di un contratto o accordo collettivo, il ricorrente deve riprodurne le disposizioni pertinenti, produrre il testo integrale e indicare specificamente dove il documento sia reperibile; il generico richiamo al fascicolo di merito non soddisfa l’onere di produzione.
  • La mancata specifica riproduzione e produzione della disciplina collettiva invocata impedisce alla Corte di cassazione di verificare la censura relativa alla sua interpretazione e comporta l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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