Cassazione Civile, Sentenza n. 8259/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in sede monitoria il riconoscimento di crediti verso il datore di lavoro inadempiente, relativi al TFR, agli stipendi da gennaio a maggio 2009 e alla tredicesima mensilità del 2008. Aveva quindi chiesto all’INPS il pagamento delle somme tramite il Fondo di garanzia previsto dalla L. n. 297 del 1982. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2042/2018 depositata il 24 luglio 2018, aveva confermato il rigetto: secondo la Corte territoriale, alla data della domanda amministrativa mancava il necessario accertamento dell’insolvenza da parte del Tribunale fallimentare, ritenuto l’unico competente, e il giudice del lavoro non avrebbe potuto compierlo neppure incidentalmente. Era stata inoltre negata l’idoneità della dichiarazione reddituale resa dal lavoratore a ottenere l’esonero dalle spese. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con i primi due ha contestato, sotto il profilo della violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2 e della L. Fall., art. 15, che fosse indispensabile provocare preventivamente una pronuncia del giudice fallimentare e ha sostenuto l’irrilevanza della posteriorità della dichiarazione d’insolvenza rispetto alla domanda amministrativa; con il terzo ha censurato la decisione sull’invalidità della dichiarazione reddituale limitata al proprio reddito, invocando l’art. 152 disp. att. c.p.c., il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 e l’art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, e ha assorbito il terzo. Ha escluso che la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali debba necessariamente essere previamente effettuata dal Tribunale fallimentare: nella controversia previdenziale tra lavoratore e INPS, tale verifica è una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice adito può accertare incidentalmente, non essendo previsto che sia decisa con efficacia di giudicato. Il lavoratore resta tuttavia onerato di provare le circostanze costitutive del diritto alla prestazione, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore, in astratto o in concreto; la mera allegazione non basta e il mancato assolvimento dell’onere comporta il rigetto della domanda. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 c.p.c.
secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sè, salvo che, “per legge o per esplicita domanda di una delle parti”, sia necessario “decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore”, nel qual caso “rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
Il giudice della controversia può compiere incidentalmente gli accertamenti pregiudiziali necessari alla decisione, salvo che la legge o una domanda di parte impongano una pronuncia con efficacia di giudicato riservata alla competenza di un giudice superiore. La verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, nella controversia previdenziale descritta, non richiede una decisione con efficacia di giudicato.
L. n. 297 del 1982, art. 2
Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e segg.) e, dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
La prestazione del Fondo ha natura previdenziale e il suo diritto sorge al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla norma: insinuazione al passivo nel caso di datore assoggettato a fallimento; negli altri casi, previo esperimento dell’esecuzione forzata da cui risulti l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali.
L. Fall., art. 15, u.c.
in questo senso, anzi, va senz’altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.
Quando il lavoratore fonda la richiesta al Fondo sulla concreta non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, deve provare tale circostanza come fatto costitutivo del diritto previdenziale. Non è sufficiente allegare che i debiti scaduti e non pagati siano sotto la soglia prevista dalla disciplina fallimentare.
Massime di principio
- Nella controversia tra lavoratore assicurato e gestore del Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali è una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice adito può accertare incidentalmente; non è necessario che il Tribunale fallimentare l’abbia previamente definita con efficacia di giudicato.
- Il lavoratore che domanda la prestazione del Fondo allegando la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro deve provare tale circostanza, sia essa fondata su ragioni astratte sia su ragioni concrete. La mera allegazione non soddisfa l’onere probatorio e la sua mancata prova comporta il rigetto della domanda.
- Le prestazioni del Fondo di garanzia sono previdenziali e autonome rispetto alle obbligazioni del datore di lavoro, anche quando il loro ammontare coincide con il TFR o con crediti di lavoro dovuti dal datore.
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