Cassazione Civile, Sentenza n. 8159/2020 del 24/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente di un’azienda di trasporto, aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, l’inquadramento nel quinto livello, profilo di agente di movimento, previsto dal CCNL di comparto, con riconoscimento delle differenze retributive e contributive dall’1 novembre 1998. Per sei anni non aveva potuto guidare gli autobus perché era stato allontanato dal servizio con licenziamento; il rapporto era poi stato ripristinato con sentenza di reintegra. La Corte d’appello aveva computato tale periodo nel periodo di sedici anni di guida effettiva richiesto dall’Accordo nazionale del 13 maggio 1987, ritenendo che l’allontanamento non rientrasse tra i periodi da detrarre e fosse, invece, riconducibile ai periodi non retribuiti computabili per intero nell’anzianità di servizio. L’azienda ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione degli accordi collettivi del 24 aprile e del 13 maggio 1987, sostenendo che, in sede di prima applicazione della nuova classificazione, il lavoratore non possedeva gli undici anni di guida richiesti al 1° gennaio 1989 e che la sospensione di sei anni impediva inoltre di raggiungere i sedici anni di guida effettiva. Ha richiamato anche la previsione del CCNL del 2000 che escludeva dal computo gli altri periodi di assenza comunque determinati. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione per l’omesso esame di quest’ultima previsione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto congrua e non specificamente censurata l’interpretazione della Corte d’appello dell’Accordo nazionale del 13 maggio 1987: il periodo di allontanamento dal servizio conseguente al licenziamento seguito da reintegra non era compreso nell’elenco dei periodi da detrarre e poteva essere ricondotto alla previsione dei periodi non retribuiti computabili per intero nell’anzianità di servizio. L’Accordo del 24 aprile 1987 non era pertinente, perché regolava le modalità di inquadramento in prima applicazione e il parametro degli undici anni serviva a determinare il contingente annuale in quella fase. Il richiamo al CCNL del 2000 era irrilevante, poiché tale disciplina successiva non era temporalmente applicabile e non era stato dedotto che consentisse di interpretare l’accordo precedente. È quindi rimasto fermo il riconoscimento dell’inquadramento nel quinto livello e delle differenze retributive e contributive dal 1° novembre 1998. L’azienda è stata condannata alle spese: euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre accessori, in favore del lavoratore, ed euro 1.000 per compensi, oltre accessori, in favore dell’INPS, nei limiti della partecipazione all’udienza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
A fronte di tale congrua interpretazione dell’accordo, non censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., che peraltro è solo genericamente enunciata dalla ricorrente, la società ha richiamato l’accordo nazionale del 24/4/1987 che, invero, non risulta pertinente atteso che lo stesso attiene alle modalità di inquadramento in prima applicazione.
La censura di violazione dei criteri legali di interpretazione non è fondata quando l’interpretazione sistematica dell’accordo collettivo data dal giudice di merito è congrua e la parte ricorrente la contesta solo genericamente.
art. 1363 c.c.
Secondo la Corte “sarebbe erroneo leggere l’espressione guida effettiva…quale univoco riferimento alla necessità di un ininterrotto periodo di effettiva conduzione di autobus di linea ed imprescindibile condizione laddove, aderendo ad un’opzione interpretativa sistematica dell’allegata previsione convenzionale, la volontà delle parti sociali era quella di garantire una progressione di carriera anche a quei conducenti, titolari di un’adeguata e sufficiente anzianità di servizio che, per eventi non riconducibili a loro libere opzioni volontaristiche, non avessero potuto, per limitati periodi, guidare gli autobus”.
L’espressione collettiva «guida effettiva» va interpretata nel contesto complessivo dell’accordo: non richiede necessariamente una conduzione ininterrotta degli autobus, quando l’interruzione dipenda da eventi non riconducibili a scelte volontarie del lavoratore e il periodo sia computabile nell’anzianità di servizio secondo l’accordo.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla parte ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’espressione «guida effettiva» prevista da un accordo collettivo per l’accesso a una qualifica superiore non comporta necessariamente che il periodo di conduzione degli autobus sia ininterrotto: nel contesto sistematico dell’accordo possono rilevare anche periodi di mancata guida dovuti a eventi non riconducibili a scelte volontarie del lavoratore, se computabili nell’anzianità di servizio.
- Nel determinare quali periodi interrompano o riducano l’anzianità richiesta per il passaggio di qualifica, occorre applicare le specifiche previsioni dell’accordo collettivo: un periodo non compreso tra quelli espressamente da detrarre può ricadere nella clausola che computa per intero nell’anzianità di servizio i periodi non retribuiti.
- La censura di violazione delle regole legali d’interpretazione contrattuale deve confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione interpretativa adottata dal giudice di merito; una contestazione generica non è idonea a infirmare un’interpretazione sistematica congrua.
- Una disciplina collettiva successiva e non temporalmente applicabile non incide sulla soluzione della controversia, se non è dedotto che essa fornisca elementi utili per interpretare la disciplina collettiva precedente.
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