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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8258/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ente previdenziale – Fondo di garanzia per il pagamento del TFR maturato presso il precedente datore di lavoro, per un credito di euro 1.368,80. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’INPS; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 477/2017, depositata il 24 aprile 2017, aveva riformato tale decisione e rigettato l’opposizione. Aveva ritenuto che il datore di lavoro, pur astrattamente assoggettabile a fallimento, non potesse in concreto essere dichiarato fallito, considerati l’esiguità del credito, la liquidazione e l’inattività della società da molti anni; aveva inoltre reputato sufficienti il decreto ingiuntivo e l’esito infruttuoso dell’esecuzione individuale. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 5, della L. n. 297/1982 e dell’art. 15 della legge fallimentare, sostenendo che il lavoratore, per dimostrare la concreta non assoggettabilità a fallimento di un datore astrattamente fallibile, avrebbe dovuto presentare istanza al tribunale fallimentare e produrne il provvedimento attestante che non si poteva procedere al fallimento, anche in ragione della soglia minima di fallibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, quando rileva per l’accesso alla prestazione previdenziale del Fondo di garanzia, è una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice della controversia previdenziale può accertare incidentalmente; non è necessario che sia previamente definita dal tribunale fallimentare con efficacia di giudicato. Il lavoratore resta tuttavia onerato di provare le circostanze costitutive del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento, in astratto o in concreto: la mera allegazione che il credito sia inferiore alla soglia di fallibilità non basta, potendo essere necessario accertare la situazione debitoria complessiva dell’impresa. Nel caso concreto, l’INPS si era limitato a contestare la mancanza del provvedimento del tribunale fallimentare e non aveva censurato l’ulteriore argomento della cessazione dell’attività da anni né la proposizione di infruttuose azioni esecutive individuali. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il lavoratore era rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.c.

    il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia pendente innanzi a sè, salvo che, “per legge o per esplicita domanda di una delle parti”, sia necessario “decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore”, nel qual caso “rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.

    La verifica della concreta non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento è una questione pregiudiziale che il giudice della domanda previdenziale può accertare incidentalmente, non essendo prescritta né richiesta una decisione con efficacia di giudicato del tribunale fallimentare.

  • art. 2, commi 2 e seguenti, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 e segg.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).

    La prestazione del Fondo è previdenziale e autonoma rispetto all’obbligazione datoriale. Per il TFR, il suo sorgere dipende dai presupposti alternativi previsti dalla legge: verifica del credito nell’ambito del fallimento oppure, se il datore non è soggetto alla procedura, previo esperimento dell’esecuzione forzata con esito attestante l’insufficienza delle garanzie patrimoniali.

  • art. 2, comma 5, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Con riguardo a tale ultima fattispecie, che è quella che rileva ai fini del presente giudizio, questa Corte ha precisato che l’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all’art. 2, comma 5, cit., va interpretata nel senso che l’azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perchè appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perchè, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano adesso quelle di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 1, comma 1.

    La condizione di datore di lavoro non soggetto a fallimento ricorre sia quando l’impresa appartiene a una categoria non fallibile in astratto, sia quando, per ragioni oggettive, il fallimento non sia concretamente esperibile o non lo sia più.

  • art. 15, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    questo è piuttosto un problema di prova, nel senso che, ad es., non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l’intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dalla L. Fall., art. 15, u.c.; in questo senso, anzi, va senz’altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda.

    Il lavoratore che chiede l’intervento del Fondo deve provare la non assoggettabilità a fallimento del datore, anche quando sia allegata una ragione concreta di non fallibilità. Il solo importo del credito, se inferiore alla soglia prevista dalla norma, non prova che l’indebitamento complessivo dell’impresa sia sotto la soglia.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi 2 e 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15 (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1.

    La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’INPS; la Corte ha esaminato tale motivo e lo ha rigettato, senza ricavare dalla disposizione un ulteriore principio sostanziale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro, rilevante per l’accesso alla prestazione del Fondo di garanzia, costituisce una questione pregiudiziale in senso logico che il giudice della controversia previdenziale può accertare incidentalmente; non è necessario il previo provvedimento del tribunale fallimentare, né la questione deve essere definita con efficacia di giudicato.
  • Ai fini dell’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982, il datore di lavoro è «non soggetto» alla procedura fallimentare sia quando appartiene a una categoria non assoggettabile a fallimento in astratto, sia quando il fallimento non sia concretamente esperibile o non lo sia più per ragioni oggettive.
  • Il lavoratore che domanda la prestazione del Fondo di garanzia deve provare tutti i presupposti costitutivi del rapporto previdenziale, inclusa la non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro, in astratto o in concreto. La mera allegazione che il proprio credito sia inferiore alla soglia di fallibilità non è sufficiente, poiché la soglia riguarda la situazione debitoria complessiva dell’impresa.
  • Il Fondo di garanzia eroga una prestazione di natura previdenziale, autonoma rispetto all’obbligazione del datore di lavoro, anche quando la sua misura corrisponde al TFR dovuto in base al rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePensioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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