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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8621/2020 del 07/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, responsabile di un reparto composto da 24 operai e addetto al coordinamento dei carrellisti, era stato licenziato per giusta causa con lettera del 31 agosto 2016. Gli era stato contestato di aver omesso di informare i superiori gerarchici e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle sistematiche manomissioni, effettuate dai carrellisti da lui coordinati, del sistema di rallentamento della velocità dei carrelli, operativo dal 25 marzo 2016. Le manomissioni furono accertate dopo un incidente aziendale, la cui data è omessa nel testo. Il Tribunale aveva accolto la domanda di annullamento del licenziamento; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 luglio 2018 resa nel procedimento di impugnazione disciplinare previsto dalla L. n. 92/2012, riformò la decisione e respinse la domanda. Il lavoratore ha proposto quattro motivi di ricorso. Primo: violazione degli artt. 69 e 70 del CCNL Industria Alimentare, dell’art. 2119 c.c. e dei criteri interpretativi contrattuali, sostenendo che l’omessa segnalazione di un’irregolarità del macchinario rientrasse sempre tra le condotte sanzionabili in via conservativa, indipendentemente dalla gravità, dal tipo di dispositivo e dal ruolo del dipendente; ha inoltre contestato l’applicazione dell’art. 70 e la valorizzazione della recidiva. Secondo: omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che non fosse provata la consapevolezza delle manomissioni sistematiche e che le giustificazioni rese e le dichiarazioni testimoniali indicassero invece una normale usura dei macchinari. Terzo: violazione degli artt. 1318 e 2118 c.c. e dell’art. 3 Cost., per asserita disparità di trattamento rispetto a un collega addetto alla manutenzione e al controllo tecnico dei carrelli. Quarto: violazione dell’art. 2119 c.c., per mancata adeguata considerazione del ruolo del lavoratore, delle modalità dell’incidente, dell’elemento soggettivo colposo, dell’assenza di precedenti disciplinari e degli attestati di stima ricevuti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente: la previsione conservativa dell’art. 69, comma 2, n. 4, del CCNL riguarda l’omessa tempestiva segnalazione di guasti o irregolarità occasionali e non comprende la mancata comunicazione, da parte del responsabile del settore che deve ricevere le segnalazioni, di manomissioni plurime e sistematiche di un dispositivo di sicurezza. Accertata l’estraneità della condotta alla fattispecie contrattuale punita in via conservativa, la Corte d’appello poteva valutare la gravità alla luce dell’art. 2119 c.c. e della scala valoriale del contratto collettivo; la motivazione sulla gravità, fondata sul ruolo di coordinamento del lavoratore, sui rischi per la sicurezza e sulla lesione del vincolo fiduciario, è stata ritenuta plausibile e non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura investiva la valutazione di elementi istruttori e deduzioni difensive, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato perché non risultava l’identità delle infrazioni attribuite al lavoratore e al collega: erano diversi i rispettivi ruoli e gli elementi soggettivi, inoltre il collega aveva informato il ricorrente delle manomissioni; la Corte d’appello aveva comunque motivato sulla gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Correttamente, poi, la Corte distrettuale, esclusa la coincidenza della condotta tenuta dal M. con l’ipotesi tipizzata dal c.c.n.l. nell’ambito delle sanzioni conservative, è ricorsa alla scala valoriale espressa dalle parti sociali per riempire di significato la clausola generale dettata dall’art. 2119 c.c., ritenendo che l’omessa comunicazione (al superiore gerarchico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della sistematica manomissione dei dispositivi di rallentamento di velocità dei carrelli presentasse lo stesso grave disvalore dell’ipotesi esemplificata nel c.c.n.l. di “danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici”, punito con il licenziamento senza preavviso.

    Quando la condotta accertata non è compresa nella fattispecie del contratto collettivo espressamente punita con sanzione conservativa, la gravità ai fini della giusta causa va valutata applicando la clausola generale dell’art. 2119 c.c., utilizzando anche la scala valoriale del CCNL; la mancata segnalazione della manomissione sistematica di dispositivi di sicurezza può avere gravità equiparabile alla loro manomissione.

  • artt. 1362-1367 e 1369 c.c.

    La ricostruzione ermeneutica effettuata dalla Corte distrettuale, svolta – per esigenze sistematiche – anche mediante comparazione delle due ipotesi racchiuse nel medesimo alinea al fine di verificare la necessità della ricorrenza di un lieve elemento intenzionale colposo, risulta rispettosa di tutti i canoni interpretativi dettati dall’ordinamento civile ed è conforme ai criteri di interpretazione dei contratti collettivi anche recentemente ribaditi da questa Corte, con particolare riguardo ad una ragionevole interpretazione attenta a cogliere l’eventuale “inadeguatezza per difetto” dell’espressione lessicale utilizzata dalle parti sociali, inadeguatezza che, nel caso di specie, non ricorre posto che le parti sociali hanno precisato che “normalmente”, in prima battuta, va applicata una sanzione conservativa (eventualmente quella più rigorosa della multa o della sospensione in caso di “maggiore gravità”), ma hanno altresì previsto che “per le mancanze più gravi” si applica il licenziamento per giusta causa (art. 70).

    Le clausole del contratto collettivo vanno interpretate secondo i criteri civilistici, considerando il testo e la sua lettura sistematica. La clausola che prevede una sanzione conservativa per l’omessa tempestiva segnalazione si riferisce a guasti o irregolarità occasionali e non va estesa, in assenza di un’inadeguatezza della formulazione, a una diversa condotta di particolare gravità.

  • art. 1365 c.c.

    Con riferimento all’interpretazione estensiva, essa è, in linea generale, consentita ai sensi dell’art. 1365 c.c., per estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti. In proposito è stato di recente precisato (Cass. n. 9560 del 2017) che la norma da ultimo citata consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali solo ove risulti l'”inadeguatezza per difetto” dell’espressione letterale adottata dalle parti rispetto alla loro volontà, inadeguatezza tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione.

    L’interpretazione estensiva di una clausola contrattuale è consentita soltanto quando la formulazione letterale risulti inadeguata per difetto rispetto alla volontà delle parti; non può essere impiegata per introdurre casi ulteriori senza tale presupposto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

    Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata menzione o diversa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 91 c.p.c.

    In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le tipizzazioni disciplinari del contratto collettivo non vincolano in via generale il giudice nella valutazione della giusta causa, ma la scala di gravità concordata dalle parti sociali è un parametro rilevante per interpretare la clausola generale dell’art. 2119 c.c.
  • Quando il contratto collettivo collega espressamente a una condotta una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il licenziamento a quella condotta; tale vincolo presuppone però che il fatto accertato sia effettivamente compreso nella fattispecie negoziale tipizzata.
  • La previsione collettiva che sanziona conservativamente l’omessa tempestiva segnalazione di guasti o irregolarità del macchinario può riferirsi a eventi isolati e occasionali e non necessariamente comprende la mancata comunicazione di manomissioni plurime e sistematiche di dispositivi di sicurezza da parte del responsabile che avrebbe dovuto segnalarle.
  • L’interpretazione estensiva di una clausola contrattuale richiede che il testo sia inadeguato per difetto rispetto alla volontà delle parti; le eccezioni alla regola generale non possono essere ampliate introducendo ipotesi ulteriori prive di tale presupposto.
  • Nel valutare la giusta causa e la proporzionalità del licenziamento, possono rilevare il ruolo e le responsabilità del lavoratore, i rischi per la sicurezza connessi alla condotta e la conseguente lesione del vincolo fiduciario.
  • La diversità di trattamento disciplinare tra dipendenti può essere considerata ai fini della proporzionalità quando siano accertate situazioni effettivamente identiche; la mera allegazione di un diverso trattamento non basta se differiscono i ruoli, gli elementi soggettivi o le condotte contestate.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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