Cassazione Civile, Sentenza n. 8256/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, dipendente della società appaltatrice, aveva chiesto di accertare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della società committente. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 2016, riformando la decisione del Tribunale, ha ritenuto che tra le società intercorresse un appalto di servizi di pulizia del materiale rotabile e attività collegate, ma ha accertato che il lavoratore non era mai stato adibito alle attività appaltate: collaborava stabilmente con le squadre tecniche della committente, svolgendo operazioni funzionali alla manutenzione, anche trasportando ai tecnici materiali prelevati dal magazzino. Ha quindi ravvisato l’esercizio da parte della committente dei poteri direttivi e organizzativi propri del datore di lavoro. La committente ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse esteso l’accertamento a un periodo precedente al rapporto di appalto con la società appaltatrice, iniziato nel 2006 e cessato nel 2009, e non compreso nella domanda. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 20-28 e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, lamentando che la domanda, prospettata come somministrazione irregolare, fosse stata decisa qualificando i fatti secondo la disciplina dell’appalto. Con il terzo ha denunciato violazione della l. n. 1369 del 1960, art. 1, e del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, sostenendo che la disciplina dell’appalto illecito non fosse applicabile e che il controllo tecnico del committente non escludesse la genuinità dell’appalto, spettando all’appaltatore l’organizzazione e la gestione della forza lavoro. Con il quarto ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo ai servizi collegati alle pulizie previsti dall’appalto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: la sentenza d’appello ha esaminato soltanto il rapporto intercorso con l’appaltatrice e non ha accertato periodi anteriori; inoltre, la ricorrente non aveva riprodotto in modo sufficiente le allegazioni del ricorso introduttivo per consentire la verifica dell’asserita estensione della domanda. Il secondo è infondato perché il bene della vita richiesto era l’accertamento del rapporto di lavoro diretto con la committente e il giudice poteva qualificare giuridicamente i fatti allegati senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la stessa committente aveva sostenuto che il rapporto tra le società fosse un appalto, seppure lecito. Il terzo è infondato: la Corte d’appello ha applicato i principi secondo cui l’appalto non è genuino quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente la prestazione lavorativa, conservando soltanto compiti amministrativi e senza organizzare realmente la prestazione in funzione di un risultato produttivo autonomo. Il quarto è infondato, poiché la Corte territoriale aveva esaminato anche le attività collegate all’appalto e aveva accertato che il lavoratore svolgeva compiti funzionali alle squadre tecniche della committente, traendone la prova dell’esercizio dei poteri direttivi e organizzativi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c., affermandosi l’insussistenza della domanda con l’estensione poi accolta, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi a generici ed insufficienti richiami a atti e documenti di primo grado di cui non è riprodotto il contenuto essenziale.
Chi deduce in cassazione la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve indicare le espressioni con cui la domanda è stata formulata nel giudizio di merito e riprodurne il contenuto essenziale; richiami generici agli atti di primo grado non consentono la verifica della censura.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte di merito si è attenuta esattamente ai principi più volte affermati da questa Corte che esclude la liceità dell’appalto ove l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
L’appalto di servizi non è genuino quando l’appaltatore si limita a fornire la manodopera e a curare aspetti amministrativi del rapporto, senza organizzare effettivamente la prestazione per conseguire un risultato produttivo autonomo.
art. 1 l. n. 1369 del 1960
La Corte di merito si è attenuta esattamente ai principi più volte affermati da questa Corte che esclude la liceità dell’appalto ove l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
La decisione richiama il principio per cui la mera messa a disposizione di lavoratori, senza una reale organizzazione della prestazione da parte dell’appaltatore diretta a un risultato autonomo, esclude la liceità dell’appalto.
art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte ha correttamente evidenziato quali sono le differenze tra il contratto di appalto e quello di somministrazione ed ha accertato in concreto che il rapporto tra le due società era regolato da un appalto di servizi, salvo poi in concreto escludere che l’attività svolta dal R. – dipendente della società appaltatrice – fosse effettivamente riferibile all’appalto ritenendo dimostrato invece uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione della committente e traendone le necessarie conseguenze previste dalla legge, che è il giudice ad applicare sulla base dei fatti che gli sono allegati in giudizio e risultano nello stesso dimostrati.
Il giudice può qualificare i fatti allegati secondo lo schema giuridico corretto e applicare la disciplina pertinente: nel caso deciso, pur essendo il contratto tra le società un appalto, le mansioni concretamente svolte e il stabile inserimento nell’organizzazione della committente non erano riferibili all’appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
La misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto, ove ne ricorrano i presupposti, è pari a quella prevista per il ricorso.
Massime di principio
- La parte che denuncia in cassazione un’erronea individuazione del chiesto deve riprodurre il contenuto essenziale delle allegazioni formulate nel giudizio di merito e indicare le espressioni con cui la domanda è stata proposta; non bastano richiami generici ad atti e documenti.
- La qualificazione giuridica dei fatti allegati compete al giudice: se il bene della vita richiesto resta il medesimo, l’inquadramento della vicenda secondo la disciplina dell’appalto anziché secondo quella della somministrazione non comporta, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L’appalto di servizi non è genuino quando l’appaltatore mette a disposizione del committente la prestazione lavorativa e conserva soltanto compiti amministrativi, senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo.
- L’accertamento dell’inserimento stabile del lavoratore nelle squadre e nell’organizzazione della committente, accompagnato dall’esercizio dei poteri direttivi e organizzativi di quest’ultima e dallo svolgimento di mansioni estranee alle attività appaltate, può dimostrare che la prestazione non era effettivamente riferibile all’appalto.
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