Cassazione Civile, Sentenza n. 8619/2020 del 07/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già addetto alla cassa e ad altre mansioni di sportello dal 1989, dal 1991 aveva ricevuto anche mansioni di perito estimatore presso il reparto pegni. Nell’Agenzia di Mestre, insieme ad altri tre impiegati, stimava i beni entro il limite di 2.000 euro per polizza e ne disponeva la custodia; svolgeva inoltre compiti residuali di cassiere. Dopo essere stato inquadrato nel grado V della categoria impiegati, dal 1° maggio 1996 era passato al grado IV e, in base alle successive classificazioni collettive, alla terza area, secondo livello, poi al terzo livello dal 2001 e al quarto dal 2009. Il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento dal 1991 e condannato la banca alle differenze retributive maturate dal 21 luglio 2005, rigettando la domanda di doppia indennità di rischio. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 giugno 2015, aveva dichiarato prescritti i crediti anteriori al quinquennio precedente il 21 ottobre 2009 e condannato la banca a pagare, dal dicembre 2009 al 15 febbraio 2010, l’indennità di cassa e quella di custodia pegni, detratto quanto già corrisposto per uno dei titoli, oltre rivalutazione e interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione all’art. 87 del CCNL del credito dell’8 dicembre 2007, contestando il riconoscimento del superiore inquadramento alla luce delle mansioni concretamente accertate e dei requisiti della declaratoria contrattuale. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’esatta decorrenza del diritto all’inquadramento, sostenendo che, anche a voler riconoscere il diritto, la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata cinque mesi dopo il conferimento dell’incarico di stimatore, e cioè dal 1° ottobre 1991 anziché dal 1° maggio 1991.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la sussunzione delle mansioni accertate nella qualifica superiore. Il giudice d’appello aveva trascurato il contesto organizzativo e i requisiti della declaratoria contrattuale: la qualifica rivendicata richiedeva elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale, particolare specializzazione oppure elevate responsabilità di direzione o coordinamento; poteva inoltre implicare autonomia e discrezionalità nell’impegnare l’impresa verso terzi. Le mansioni del lavoratore, invece, erano svolte entro limiti operativi definiti, con autonomia circoscritta, senza direzione o coordinamento di altri dipendenti e senza poteri negoziali verso terzi; risultavano riconducibili al profilo già posseduto di assistente alla clientela addetto anche alle mansioni di perito estimatore e custodia di beni dati in pegno. Il secondo motivo è rimasto assorbito, essendo superfluo esaminarlo dopo l’accoglimento del primo. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originaria domanda del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per l’esito alterno dei giudizi e l’oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni collettive.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Ritiene allora il Collegio che la Corte di merito, nel riconoscere il diritto del S. al superiore inquadramento, abbia trascurato di considerare il contesto organizzativo nel quale le mansioni erano svolte e con un errato procedimento di sussunzione, incorrendo nella violazione delle disposizioni del contratto che regolano la classificazione del personale, trascurando circostanze di fatto del tutto pacifiche tra le parti, ha erroneamente ricostruito le mansioni svolte riconducendole al profilo rivendicato dal lavoratore.
Nel giudizio sull’inquadramento, la verifica non si limita alla descrizione isolata dei compiti: occorre ricondurre le mansioni concretamente accertate alla declaratoria applicabile considerando anche il contesto organizzativo. Il riconoscimento della qualifica superiore è errato se le mansioni effettive non integrano i requisiti distintivi previsti dalla classificazione contrattuale.
art. 87 c.c.n.l. del credito 8 dicembre 2007
Orbene dal mero raffronto delle declaratorie professionali risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di merito che ha del tutto trascurato di considerare che per il conseguimento della qualifica rivendicata non era sufficiente un’autonomia e responsabilità nello svolgimento delle mansioni che, come quella accertata, era contenuta in confini ben delineati, ma piuttosto una responsabilità elevata nella direzione o nel coordinamento di altri dipendenti nella specie pacificamente inesistenti.
La classificazione deve essere applicata confrontando le mansioni accertate con i requisiti specifici delle declaratorie. Un’autonomia e una responsabilità circoscritte da limiti operativi non bastano a fondare la qualifica superiore quando questa presuppone, tra l’altro, elevate responsabilità di direzione o coordinamento.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessario eseguire ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere definita nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.
Quando, a seguito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito e definire direttamente la domanda originaria.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Quanto alle spese dell’intero processo si reputa equo compensarle ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, tenuto conto dell’esito alterno delle decisioni e dell’oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni collettive.
La Corte ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese dell’intero processo in ragione dell’esito alterno dei giudizi e dell’oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni collettive.
Massime di principio
- Nel verificare il diritto al superiore inquadramento, il giudice deve sussumere le mansioni concretamente accertate nella declaratoria contrattuale pertinente, considerando i tratti caratterizzanti della qualifica e il contesto organizzativo nel quale le mansioni sono svolte.
- L’autonomia e la responsabilità nell’esecuzione di mansioni, quando restano circoscritte da limiti operativi e procedure definite, non sono di per sé sufficienti a giustificare un inquadramento superiore se la declaratoria richiede elevata responsabilità funzionale, particolare specializzazione, direzione o coordinamento di altri dipendenti, oppure poteri autonomi e discrezionali verso terzi.
- Il controllo di legittimità comprende la verifica della corretta sussunzione dei fatti accertati dal giudice di merito nella fattispecie normativa e contrattuale applicata.
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