Cassazione Penale, Ordinanza n. 25864/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato e false dichiarazioni sull'identità personale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e alla concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza. La censura mirava quindi a contestare il giudizio di bilanciamento e la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riproponesse questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, valorizzando la personalità del soggetto, le condanne pregresse e la circostanza che il nuovo reato era stato commesso a breve distanza dal passaggio in giudicato della precedente sentenza ed era della medesima specie del precedente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non è citato nel testo; non determinabile
le attenuanti generiche vengono richiamate solo come oggetto della censura, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo sulla loro applicazione oltre a rilevare la correttezza della motivazione di merito
la recidiva è oggetto del motivo di ricorso; la Corte reputa corretta la sua valorizzazione in base alla personalità dell'imputato, ai precedenti e alla prossimità temporale del nuovo fatto rispetto al precedente giudicato
il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza/riproposizione di censure già esaminate, secondo la valutazione della Corte
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dalla corte di merito con motivazione congrua e logicamente corretta.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando emerga una personalità incline al reato, l'esistenza di precedenti specifici e la commissione del nuovo fatto a breve distanza dal precedente giudicato, specie se il nuovo reato è della medesima specie di quello già commesso.
- La contestazione del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche non può essere accolta in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non illogica sulla base dei precedenti penali e delle concrete modalità temporali della nuova condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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