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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4007/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo relativo al pagamento di corrispettivi per conferimento di uve (annate 2011-2014). La cooperativa eccepiva di avere già pagato le fatture con assegni e bonifici; Dessole contestava la validità di tali pagamenti e, a saldo, proponeva anche domanda per crediti pregressi relativi agli anni 2009-2010. Il Tribunale accolse l'opposizione della cooperativa ma riconobbe in favore di Dessole un importo relativo a crediti antecedenti (2009-2010). La Corte d'Appello riformò accogliendo l'appello della cooperativa: ritenne inammissibile la domanda aggiuntiva di Dessole ai sensi dell'art.183 c.p.c. e applicò il termine quinquennale di prescrizione ex art.2949 c.c. ai crediti del socio, estinguendo quelli anteriori al quinquennio. Dessole ricorse in Cassazione censurando (i) la declaratoria di inammissibilità della domanda modificata e (ii) la corretta applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Quanto all'art.183 c.p.c., ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto purché la domanda modificata sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi le difese della controparte né prolunghi i tempi del processo. Quanto all'art.2949 c.c., la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente verificato la natura dei crediti (se derivanti direttamente dal contratto sociale/organizzazione sociale o da rapporti di scambio/contrattuali tipici dell'attività imprenditoriale). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 cod. proc. civ.

    «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali»

    La modifica o integrazione della domanda nell'opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile se esiste connessione sostanziale con la domanda originaria e non sono lesi i diritti di difesa o l'efficienza del processo; la Corte ha ritenuto applicabile questo principio al caso di Dessole.

  • art. 2949 cod. civ.

    La Corte ricorda che il termine quinquennale è di portata ristretta e si applica ai diritti che derivano direttamente da rapporti inerenti all'organizzazione sociale (contratto sociale) o a situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale; non si applica automaticamente ai crediti riconducibili a ordinarie relazioni contrattuali di scambio tra cooperativa e socio. Nel caso, la Corte d'Appello non ha verificato la causa e la natura dei crediti per poterne applicare il termine quinquennale.

  • art. 2964 cod. civ.

    Richiamato quale criterio di paragone: il termine ordinario di prescrizione (decennale o come per la specie) resta applicabile agli altri diritti non rientranti nell'ambito ristretto dell'art.2949 (diritti derivanti da ordinari rapporti giuridici della società).

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 12310/2015

    «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ... sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ...»

    La pronuncia delle Sezioni Unite è utilizzata per confermare che la modifica della domanda nel processo è possibile anche con riguardo al petitum e alla causa petendi, purché sussista connessione sostanziale e non sia compromesso il contraddittorio; principio applicato dalla Cassazione per dichiarare ammissibile la domanda aggiuntiva di Dessole.

  • Ordinanza Sez. 1 n. 9668/2021

    «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo»

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio di ammissibilità delle modifiche nel giudizio di opposizione se esiste connessione sostanziale e non sono compromessi i diritti di difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può modificare o ampliare la domanda (petitum e/o causa petendi) quando la nuova domanda sia connessa alla vicenda sostanziale originaria e non pregiudichi le difese della controparte né prolunghi indebitamente il processo.
  • L'art. 2949 c.c. (termine quinquennale per diritti derivanti da rapporti sociali) ha applicazione limitata ai diritti che nascono direttamente dall'organizzazione e dal contratto sociale; i crediti derivanti da normali rapporti di scambio o contrattuali tra la cooperativa e il socio possono non rientrare in tale patto e seguire termini di prescrizione diversi.
  • In controversie tra cooperativa e socio relative a corrispettivi per conferimenti, il giudice deve accertare la causa e la natura del credito (se ha titolo nel contratto sociale o se è un rapporto contrattuale di scambio) prima di applicare il termine di prescrizione previsto per i rapporti sociali.
  • La semplice affermazione giudiziale che un credito sia "derivato dall'obbligo di conferimento previsto nel contratto sociale" non è sufficiente: è necessaria un'analisi del contenuto del contratto sociale, degli accordi e della causa delle singole pretese.
  • Se la parte resistente produce documentazione probatoria (es. pagamenti con assegni/bonifici), il creditore può comunque proporre domande connesse purché dimostri la rilevanza sostanziale e l'eventuale invalidità o erronea imputazione dei pagamenti.

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