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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36848/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società, quale trustee di un trust di garanzia, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta per asserite prestazioni rese nell'ambito di un'operazione di recupero di un sottotetto di un immobile. La società debitrice aveva proposto opposizione sostenendo che la creditrice non avesse mai svolto l'incarico. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto del credito, ritenendo non provato l'effettivo svolgimento dell'incarico sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze raccolte. In cassazione la società creditrice ha dedotto, con un primo motivo, omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione dei documenti; con un secondo motivo, carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso sia l'omesso esame, poiché la corte d'appello aveva considerato i documenti prodotti, sia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la motivazione aveva esplicitato l'apprezzamento delle prove documentali e testimoniali. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione non era fondata, perché la decisione impugnata si era basata su una valutazione delle prove e non su una decisione assunta senza riscontro probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non vi era violazione della norma sulla valutazione delle prove, poiché il giudice di merito aveva motivato l'apprezzamento dei documenti e delle testimonianze e la censura tendeva soltanto a rimettere in discussione il merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per la definizione del ricorso in presenza di manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13 comma 7-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un riesame del merito delle prove: la valutazione di documenti e testimonianze è riservata al giudice di merito, salvo vizi motivazionali specifici e davvero decisivi.
  • Non sussiste omesso esame di un fatto o di un documento quando la sentenza impugnata dimostri di averlo considerato, anche se ne abbia poi ritenuto l'inidoneità probatoria.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, se la motivazione dà conto del percorso logico seguito.
  • Una motivazione è sufficiente quando consenta di comprendere perché il giudice abbia ritenuto non raggiunta la prova del credito, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva o ogni elemento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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