Cassazione Civile, Ordinanza n. 38257/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario quattro intimazioni di pagamento. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione. La CTR aveva circoscritto il thema decidendum alla ritualità delle notifiche delle cartelle e aveva ritenuto regolari le notifiche relative alla terza e alla quarta intimazione; quanto alla dedotta decadenza dal potere di riscossione, l'aveva reputata questione assorbita in primo grado e quindi tardivamente riproposta dall'appellato vittorioso, che si era costituito oltre termine. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, da un lato, violazione degli artt. 112, 329, comma 2, e 342 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato assorbita la questione della decadenza e non avesse considerato che il primo giudice si era pronunciato sulla prescrizione della pretesa tributaria, profilo che l'appellante non avrebbe specificamente censurato; dall'altro, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario, assumendo che, una volta accertata la ritualità della notifica delle cartelle, l'eventuale prescrizione sopravvenuta del credito dovesse essere fatta valere con opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario. La resistente ha controricorso, dando atto altresì di un discarico amministrativo per una delle cartelle a seguito di normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva attaccato la ratio decidendi della CTR, fondata sulla tardiva riproposizione della questione in controdeduzioni, e non aveva neppure prodotto integralmente la sentenza di primo grado, limitandosi a stralci, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare la decisività della doglianza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo: la questione di giurisdizione non era stata tempestivamente posta e, comunque, la sentenza di primo grado aveva deciso nel merito, con formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione; pertanto non era più deducibile in cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per denunciare il preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la reale ratio della decisione di appello.
richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto devolutivo e alle questioni non specificamente impugnate; la Corte non ha ritenuto fondata la censura.
richiamato per sostenere l'insufficienza dell'appello avversario; la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di specificità e non decisiva.
la Corte ne offre un'interpretazione restrittiva e residuale, collegandola ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, con conseguente stabilizzazione del giudicato implicito sulla giurisdizione quando la causa sia stata decisa nel merito.
richiamato nel quadro dei termini entro cui il difetto di giurisdizione può essere eccepito; dopo la decisione di merito di primo grado opera la preclusione se si è formato il giudicato sulla giurisdizione.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione sopravvenuta del credito dovesse farsi valere davanti al giudice ordinario; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico del ricorrente soccombente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche in relazione all'ulteriore importo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non dimostra, con gli atti necessari, la decisività della dedotta violazione.
- Quando una questione già dichiarata assorbita in primo grado debba essere riproposta dall'appellato vittorioso, la mancata e tempestiva riproposizione nelle controdeduzioni determina la preclusione processuale, non potendo la questione essere utilmente coltivata oltre i termini di legge.
- La denuncia di un vizio di giurisdizione è preclusa in cassazione se la causa è stata decisa nel merito in primo grado e si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione, poiché la questione non dipende dall'esito della lite ma dalla struttura della domanda e del potere giurisdizionale richiesto.
- Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma, in via generale, quando il giudice di primo grado decide nel merito, salvo i casi in cui la decisione non implichi affatto una previa affermazione della giurisdizione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di giurisdizione già coperte da preclusione o giudicato, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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