Cassazione Penale, Sentenza n. 938/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale di Parma per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 cod. strada (guida in stato di ebbrezza e conseguenze) relativi a fatti del 12/02/2017. I motivi di cassazione censuravano: a) la mancata dichiarazione di nullita' per violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. (omesso avvertimento al conducente della facolta' di farsi assistere da difensore prima dell'esame alcolemico); b) l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 c.d.s., contestata solo in fatto e non indicata in rubriche. La difesa chiedeva alternativamente l'accoglimento o la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, essendo il ricorso inammissibile, non fosse possibile pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure: sull'art. 114 disp. att. perche' l'eccezione era stata sollevata tardivamente (per la prima volta in appello) e quindi non poteva prevalere; sulla contestazione in fatto dell'aggravante perche' la Corte territoriale aveva adeguatamente ricostruito che l'imputato, in stato di ebbrezza, aveva provocato un incidente, idoneo a far ritenere la circostanza aggravante avanti alla dovuta identificazione fattuale. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
La norma impone l'avvertimento al conducente della facolta' di farsi assistere da un difensore prima dell'esame: la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullita' collegata a questa omissione debba essere dedotta tempestivamente (entro la sentenza di primo grado) e non puo' essere sollevata per la prima volta in appello.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 182 per i termini e modalita' di proposizione delle eccezioni, confermando che alcune nullita' vanno dedotte tempestivamente.
art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Usato per precisare il termine entro il quale possono essere tempestivamente dedotte le eccezioni processuali rilevanti, nella valutazione della tardivita' dell'eccezione sull'art. 114 disp. att.
art. 186 cod. strada (comma 2-bis)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 2-bis quando, pur non indicata in rubriche, la contestazione in fatto valorizza comportamenti materiali (es. aver provocato un incidente in stato di ebbrezza) tali da consentire al difensore di esercitare la difesa.
Norma sulla guida in stato di ebbrezza con esiti lesivi: richiamata in quanto parte della fattispecie contestata al ricorrente.
Norma che consente la comminazione di somme a titolo di ammenda in caso di inammissibilita' o rigetto del ricorso: applicata per infliggere 3.000 euro al ricorrente.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione e' dichiarato inammissibile non puo' essere pronunciata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta, perche' manca un valido rapporto processuale con la Corte.
- L'eccezione di nullita' connessa al mancato avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere sollevata tempestivamente; puo' essere proposta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ma non puo' essere sollevata per la prima volta in sede di appello.
- Le circostanze aggravanti possono essere ritenute anche per 'contestazione in fatto' quando l'imputazione, pur non esplicitando la voce in rubriche, descriva comportamenti materiali o mezzi identificabili che consentono al difensore di conoscere gli elementi essenziali della fattispecie aggravatrice.
- In sede di impugnazione e previo ricorso in Cassazione e' essenziale curare la tempestivita' e la correttezza formale delle eccezioni processuali per non incorrere in inammissibilita' che comportano anche sanzioni economiche.
- Prima di chiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta, verificare che sia esistito e permane un valido rapporto processuale idoneo a far decidere la Corte sulla questione; in caso di inammissibilita' del ricorso la declaratoria non puo' essere pronunciata.
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