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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32648/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole di furto in abitazione (artt. 624-bis e 625 c.p.), deducendo: 1) la violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, maturata prima della pronuncia di appello; 2) vizio della motivazione (anche apparente) sulla responsabilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (tra cui contestazione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 114 c.p.). Il ricorso è stato esaminato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: calcolando il termine di prescrizione dei reati commessi il 30/04/2010 e il 04/05/2010 (pari a 12 anni e 6 mesi tenendo conto delle interruzioni ex art. 157 c.p. e della sospensione per 186 giorni dovuta ai differimenti per astensione e per legittimo impedimento del difensore), la prescrizione è maturata il 04/05/2023 e il 10/05/2023, antecedentemente alla pronuncia impugnata del 23/06/2023. Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinti i reati per prescrizione; le restanti censure sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • artt. 624-bis e 625 cod. pen.

    artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo 7. della rubrica

    Indicano la fattispecie incriminatrice (furto in abitazione) per la quale l'imputato era stato condannato; la Corte non ha messo in discussione la qualificazione del reato, ma la decisione è intervenuta per estinzione per prescrizione prima della pronuncia impugnata.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato per calcolare l'interruzione del termine di prescrizione (effetto dell'interruzione procedimentale sulle decorrenze).

  • art. 161 cod. pen.

    Rilevante al fine di considerare gli effetti delle cause di sospensione e di differimento nella determinazione del termine prescrizionale.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Fissazione del limite entro il quale sono esposte le censure in cassazione; la Corte ha esaminato il ricorso nei limiti prescritti dallo stesso.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato nella censura sul trattamento sanzionatorio (esclusione dei presupposti per aggravanti o recidiva); la Corte ha ritenuto tale censura assorbita dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione deve essere calcolata tenendo conto sia delle interruzioni (art. 157 c.p.) sia delle cause di sospensione o differimento procedurale che interrompono o sospendono la decorrenza del termine; occorre computare con precisione giorni di sospensione come quelli per astensione o legittimo impedimento del difensore.
  • Se la prescrizione del reato matura prima della pronuncia impugnata in grado d'appello, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
  • Quando il motivo decisivo del ricorso è l'estinzione per prescrizione, le ulteriori censure (sulla responsabilità o sulla quantificazione della pena) diventano assorbite e non sono più decide le.
  • È essenziale verificare le singole date di consumazione dei reati e le successive interruzioni/sospensioni procedurali per stabilire la scadenza prescrizionale; in casi con più fatti (date diverse) la prescrizione può maturare in momenti differenti per ciascun episodio.
  • I difensori devono osservare e documentare con attenzione i periodi di differimento e sospensione (es. astensione, legittimo impedimento) perché incidono sul calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato prima della sentenza definitiva.

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