Cassazione Civile, Sentenza n. 24473/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Campania che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello del contribuente confermando la determinazione della rendita catastale dell'albergo. Il ricorso per cassazione articolava nove motivi, tutti incentrati sulla presunta errata metodologia adottata dall'Ufficio per la valutazione del valore dell'area e per il calcolo della rendita (tra cui la corretta applicazione dell'approccio del costo di costruzione deprezzato ai sensi del d.P.R. 1142/1949 e della circolare n.6/2012), nonché su carenze e apparente contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito e sul mancato esame del criterio comparativo. Venivano altresì invocate violazioni di vari istituti processuali e costituzionali (artt. 111 e 24 Cost.) e norme sul procedimento catastale e tributario (d.lgs. 564/1992, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in larga parte, sindacato di merito sulla scelta metodologica e sull'apprezzamento dei fatti effettuato dal giudice di merito, non sindacabili in cassazione se non nei limiti stretti dall'art. 360 c.p.c. n.5 (vizio di motivazione manifesto: mancanza, motivazione apparente, contraddittoria o perplessa). La Corte ha valutato la motivazione della sentenza impugnata adeguata e comprensibile, ha dichiarato insussistenti i profili di nullità o di violazione di legge prospettati e ha ritenuto molti motivi carenti di autosufficienza. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio per conciliazione perché la norma invocata si applica solo ai giudizi instaurati successivamente al 4 gennaio 2024. Condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del grado pari a euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito e applicazione del contributo unificato secondo la normativa richiamata.
Norme richiamate
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; qui rilevanti i nn. 3, 4 e 5 (vizi di diritto, violazione di legge, e vizio motivazionale) utilizzati per valutare la censura sulla motivazione e sulla corretta applicazione delle norme tecniche catastali.
d.lgs. 31/12/1992 n. 564 (art. 36 comma 2 nn. 2 e 4, art. 61)
Norme procedurali e di disciplina del contenzioso tributario richiamate dalla ricorrente per contestare motivazione e correttezza dell'operato dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto inidonee a fondare la cassazione le censure di merito avanzate.
d.P.R. 1/12/1949 n. 1142 (artt. 27, 28, 29, 30)
Regolamento tecnico catastale relativo ai criteri di stima (costo di costruzione deprezzato, determinazione del valore dell'area, comparazione): la Corte ha ritenuto che la CTR abbia applicato e motivato l'interpretazione normativa in modo congruo, e che le contestazioni attengano al merito valutativo.
Circolare n. 6/2012
Documento interpretativo richiamato dalla ricorrente per sostenere errata applicazione del metodo di calcolo; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una violazione normativa tale da giustificare la cassazione.
legge 27 luglio 2000 n. 212 (art. 7)
Richiamata in relazione alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha rilevato l'insufficienza probatoria del ricorrente circa una integrazione postuma della motivazione.
Decreto riforme 30/12/2023 n. 220 (art. 4, comma 2)
Norma che prevede la possibilità di conciliazione in Cassazione: la Corte ha chiarito che la richiesta di rinvio per conciliazione è inapplicabile ai giudizi instaurati prima del 4 gennaio 2024, pertanto ha respinto l'istanza della ricorrente.
Costituzione (artt. 24 e 111 comma 6)
Richiamate dalle parti in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha valutato che non sussistono violazioni costituzionalmente rilevanti emergenti dal testo della sentenza impugnata.
d.P.R. 115/2002 (art. 13 comma 1 quater) come modificato dalla legge n. 228/2012
Norma sul contributo unificato cui la Corte dà atto dell'applicabilità, determinando l'obbligo contributivo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- I giudizi di cassazione non riesaminano liberamente le valutazioni di merito (es. scelta del metodo di stima catastale): sono sindacabili solo i vizi di diritto previsti dall'art. 360 c.p.c., e il vizio motivazionale è rilevabile solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, contraddittoria o perplessa.
- Per contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione occorre far emergere dal testo della decisione vizi gravi e riconoscibili (assenza materiale di motivazione, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non soltanto lamentare insufficienza o divergenze di valutazione.
- Le questioni tecnico‑catastali (applicazione di metodologie di stima, coefficienti, attualizzazioni) sono principalmente di merito: la Cassazione interviene se è dimostrata una falsa applicazione della norma di diritto o una chiara incongruenza.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: la Corte può rigettare motivi che non espongono con chiarezza la fattispecie e la violazione di legge contestata o che non indicano i passaggi decisionali censurati.
- La prova di una integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo grava su chi la allega; le mere deduzioni difensive non bastano a dimostrare la nullità dell'atto per carenza di motivazione.
- Le istanze di rinvio per tentativo di conciliazione in Cassazione sono disciplinate temporalmente: accertare l'applicabilità della norma (termine di efficacia) è preliminare alla richiesta di rinvio.
- Nelle controversie catastali, l'uso del criterio comparativo deve essere motivato e i giudici di merito devono esporre i parametri di confrontabilità; tuttavia, contestare i risultati comparativi è comunque sindacato di fatto se non è dimostrata una violazione di diritto.
- Chi soccombe in Cassazione può essere condannato non solo alle spese, ma anche al contributo unificato e ad altri oneri previsti dalla normativa processuale; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando la controversia riguarda questioni tecniche di merito.
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