Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33921/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un incarico professionale affidato a un ingegnere per attività di progettazione tecnica finalizzate all’adeguamento di alcuni edifici comunali. Il professionista ottenne in arbitrato un lodo favorevole per il pagamento del compenso; il Comune ne impugnò la validità sostenendo, in sintesi, la nullità della delibera e del disciplinare di incarico per difetto di copertura finanziaria e per mancanza di forma scritta. Dopo una precedente cassazione che aveva ritenuto nullo il provvedimento amministrativo e il disciplinare, la Corte d’appello, in sede di rinvio, dichiarò nullo il lodo, respinse la domanda contrattuale ma riconobbe il diritto del professionista all’indennizzo da arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con successiva quantificazione. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sul procedimento arbitrale, sostenendo che la domanda ex art. 2041 c.c. fosse prescritta e che l’eccezione fosse stata illegittimamente ritenuta tardiva; 2) violazione delle norme su prova, onere probatorio e consulenza tecnica, censurando la CTU come esplorativa e la quantificazione basata su elementi presuntivi; 3) omesso esame di fatti decisivi, contestando la ritenuta necessità di collaboratori terzi; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto già pagato dal Comune e, inoltre, sulla regolazione delle spese della fase arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi dichiarandoli infondato il primo e inammissibili il secondo e il terzo; ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla mancata pronuncia sulle spese della fase arbitrale. In particolare ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva escluso l’eccezione di prescrizione perché proposta solo dopo la chiusura dell’istruttoria arbitrale, in violazione del contraddittorio, e ha giudicato inammissibili le censure rivolte contro la valutazione delle prove e la CTU, perché in sostanza dirette a contestare il merito dell’accertamento. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la doglianza sulla mancata pronuncia sulla ripetizione di quanto pagato. Sul punto accolto, la Cassazione ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha ripartito al 50% tra le parti le spese di funzionamento dell’arbitrato e ha compensato le spese di parte nel giudizio arbitrale. Ha poi compensato per un quinto le spese del giudizio di legittimità e ha posto il residuo a carico del Comune, che è risultato complessivamente soccombente solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    norma richiamata come base dell’impugnazione del lodo arbitrale e del controllo di nullità del lodo.

  • art. 2041 c.c.

    fonte dell’azione di arricchimento senza causa riconosciuta in sede di rinvio come unico titolo residuo della pretesa del professionista.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione della domanda di indennizzo.

  • art. 816 c.p.c.

    nel testo previgente è indicato come parametro del procedimento arbitrale e del rispetto del contraddittorio.

  • art. 816-bis c.p.c.

    richiamato quale disciplina del procedimento arbitrale e del necessario rispetto del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    evocato come principio inderogabile del contraddittorio, da adattare al giudizio arbitrale.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato per affermare che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal Comune per contestare l’allocazione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se l’onere è attribuito alla parte sbagliata.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente la regola di disponibilità della prova, non quando rivaluta il materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo per disapplicazione del principio della libera valutazione o per prova legale mal governata, non per mera insufficiente o incongrua valutazione delle prove.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità processuali e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile perché diretto in realtà a contestare il merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio sul capo relativo alle spese dell’arbitrato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione e sulla regolazione delle spese arbitrali.

Massime di principio

  • Nel giudizio arbitrale, in assenza di specifiche regole pattizie sul rito, gli arbitri possono modellare il procedimento con ampia libertà, ma resta inderogabile il principio del contraddittorio: ciascuna parte deve poter conoscere tempestivamente le domande e le eccezioni avverse e difendersi adeguatamente fino alla chiusura della trattazione.
  • La prescrizione non è rilevabile d’ufficio; l’eccezione può essere utilmente opposta solo dalla parte interessata e, se proposta in modo tardivo dopo la chiusura dell’istruttoria, può essere dichiarata inammissibile quando la tardività abbia concretamente impedito alla controparte di dedurre e provare eventuali fatti interruttivi.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo nei casi di effettiva inosservanza delle regole legali sulla prova; non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera censura dell’apprezzamento delle prove o della ricostruzione del fatto effettuata dal giudice di merito.
  • La mancata pronuncia su una domanda è deducibile solo se la domanda risulta effettivamente mantenuta fino alla decisione; in mancanza di una chiara riproposizione delle conclusioni, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito il capo cassato, regolando direttamente le spese secondo la soluzione coerente con la ratio della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoArbitratoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.