Cassazione Penale, Ordinanza n. 24453/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputata per furto. In cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: i primi due miravano, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo censurava il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, ma riproponeva doglianze già disattese in appello; il quarto denunciava, in realtà, un mero errore materiale del dispositivo relativo all'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza di primo grado e alla data della pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a un sindacato di merito non consentito, in assenza di allegazioni specifiche di travisamento della prova, e comunque a fronte di una motivazione di appello non illogica né carente. Ha inoltre rilevato la genericità del terzo motivo, perché meramente reiterativo delle doglianze di gravame, e ha qualificato il quarto motivo come deduzione di un mero errore materiale del dispositivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata nei giudizi di merito.
Richiamato solo indirettamente come 'fatto di particolare tenuità'; la Corte ne rileva il mancato accoglimento in appello e la riproposizione generica in cassazione.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se non si deducono specifici travisamenti della prova e vizi motivazionali manifesti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con la motivazione già resa sul punto; la mera reiterazione della doglianza non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Un mero errore materiale del dispositivo non integra, di per sé, un motivo di ricorso idoneo a incidere sulla decisione nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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