Sentenza n. 3423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 979/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 979/2025, che aveva accolto l'appello ministeriale e confermato l'esclusione del candidato dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto ricorso per revocazione deducendo l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, comma 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato n. 979/2025 avesse erroneamente ritenuto provato l'uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha richiamato una sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato nullo il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, una sentenza penale di assoluzione relativa alla violazione dell'art. 187 del codice della strada e un referto dell'Azienda sanitaria provinciale sull'attendibilità dell'esame delle urine. Secondo il ricorrente, tali giudicati avrebbero escluso la prova dell'effettiva assunzione di stupefacenti e la sentenza impugnata per revocazione avrebbe travisato il contenuto di tali decisioni, affermando erroneamente che la sostanza rinvenuta era stata sottoposta ad analisi e che l'uso di stupefacenti era stato ammesso o comunque provato. Sono stati inoltre contestati i passaggi della sentenza relativi all'incompatibilità della condotta con l'appartenenza alla Polizia di Stato, all'irrilevanza dell'episodio isolato e risalente, all'adeguatezza della motivazione dell'esclusione e all'assenza di efficacia preclusiva dell'assoluzione penale nel giudizio amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto in presenza di una svista percettiva immediatamente rilevabile, relativa all'esistenza o al significato letterale di un atto o documento, decisiva per la pronuncia, non riguardante un punto controverso e non richiedente valutazioni interpretative o argomentazioni induttive. Non costituisce invece errore revocatorio l'erronea valutazione del contenuto o della rilevanza di documenti già esaminati dal giudice, poiché tale censura investe il giudizio di merito sul materiale probatorio e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Nel caso concreto, la sentenza precedente aveva esaminato tutti i documenti richiamati dal ricorrente, sicché le doglianze riguardavano la valutazione del loro significato e non una svista percettiva. Inoltre, mancava comunque il requisito della decisività: anche prescindendo dagli altri elementi, la sentenza penale richiamata dava atto che l'interessato aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti circa venti giorni prima dell'episodio contestato, circostanza ritenuta sufficiente a integrare la condotta incompatibile con la partecipazione al concorso secondo la disciplina del bando. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
errore di fatto per abbaglio dei sensi
La revocazione è ammissibile per errore di fatto soltanto quando il giudice sia incorso in una svista percettiva immediatamente rilevabile, decisiva, non relativa a un punto controverso e non consistente nella valutazione o interpretazione del materiale probatorio.
art. 12, commi 6 e 7, del bando di concorso
uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool, attuali o pregressi
La previsione del bando qualificava come causa di inidoneità l'uso, anche occasionale o pregresso, di sostanze psicoattive e disponeva l'esclusione dal concorso in caso di non idoneità.
art. 187 del codice della strada
La sentenza penale richiamata riguardava l'assoluzione dall'accusa relativa alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti; il Consiglio di Stato ha ritenuto tale assoluzione non decisiva per la diversa valutazione amministrativa dell'idoneità concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme al regolamento europeo in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ricorre soltanto quando il giudice, per una svista percettiva immediatamente e obiettivamente rilevabile, supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti o ne neghi l'esistenza benché incontrovertibilmente risultante; l'errore deve essere decisivo, non riguardare un punto controverso e non richiedere attività interpretativa o valutativa.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice ha interpretato o valutato documenti, dichiarazioni e altri elementi di prova già esaminati nella sentenza impugnata; anche l'erronea valutazione della rilevanza o dell'attendibilità di un documento integra, al più, un errore di giudizio non deducibile con la revocazione.
- La domanda di revocazione è priva del requisito della decisività quando la decisione impugnata risulti comunque sorretta da un'autonoma e sufficiente ragione, distinta dal fatto asseritamente travisato, idonea da sola a fondare il dispositivo.
- In una procedura concorsuale per l'accesso alla Polizia di Stato, una clausola del bando che preveda l'inidoneità per l'uso, anche occasionale o pregresso, di sostanze psicoattive consente l'esclusione quando tale condotta risulti dagli atti, anche se l'episodio non abbia prodotto conseguenze penali o amministrative e sia isolato o risalente, nei limiti della disciplina concorsuale applicabile.
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