Cassazione Civile, Ordinanza n. 05671/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società di factoring aveva acquistato pro soluto da una società fornitrice un credito verso un’amministrazione ministeriale, relativo a forniture eseguite. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto, poi opposto e ancora pendente davanti al Tribunale di Palermo, la società cessionaria ha instaurato un separato giudizio contro la cedente davanti al Tribunale di Venezia, sostenendo che, per effetto della clausola contrattuale di garanzia, la cedente dovesse rispondere del mancato realizzo del credito. Il Tribunale di Venezia ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità rispetto alla causa pendente a Palermo, ritenendo possibile un contrasto di giudicati e il rischio di duplicazione del recupero. La cessionaria ha proposto regolamento di competenza deducendo che mancava identità tra i crediti azionati nei due giudizi, perché il credito verso il ministero derivava dalle forniture, mentre quello verso la cedente derivava dal contratto di factoring e dalle anticipazioni e competenze maturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza e ha confermato la sospensione necessaria del giudizio disposta dal Tribunale di Venezia. Ha valorizzato che, pur non essendovi perfetta identità soggettiva tra i due giudizi, la causa pendente a Palermo era suscettibile di spiegare efficacia pregiudiziale vincolante nella controversia veneziana, e che vi era un rischio di locupletazione e di inutile dispendio processuale in caso di doppia esecuzione dei decreti ingiuntivi. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria può essere disposta quando la decisione della causa dipende dall’esito di un’altra causa, con efficacia pregiudiziale in senso stretto e vincolante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È citato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando non vi sia perfetta coincidenza soggettiva tra i due giudizi, purché la decisione della causa pregiudicante sia potenzialmente idonea a spiegare un effetto vincolante nella causa pregiudicata.
- Ai fini della sospensione necessaria rileva non solo il rischio di contrasto di giudicati, ma anche l’esigenza di evitare duplicazioni di tutela e di recupero che possano determinare una indebita locupletazione e un inutile dispendio di attività processuale.
- Nel valutare la pregiudizialità, occorre considerare la natura concreta dei rapporti dedotti: la differenza tra credito derivante dal rapporto principale e credito derivante dal contratto di cessione/factoring non esclude di per sé la dipendenza logico-giuridica tra le due controversie.
- In presenza di una causa pendente in fase più avanzata e suscettibile di incidere sulla definizione di quella successiva, è legittima la sospensione del processo meno avanzato per ragioni di economia processuale e coerenza del sistema.
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