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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32778/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione della pena sostenendo errore di applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato che la revoca avrebbe dovuto escludere la sentenza irrevocabile del Tribunale di Savona (1/10/2014, irrevocabile 12/11/2014) poiché la decisione del Tribunale di Cuneo del 9/10/2018 aveva dichiarato la continuazione con i fatti già giudicati a Savona; di conseguenza la revoca avrebbe dovuto riguardare solo la frazione di pena relativa ai fatti oggetto di nuovo giudizio. Inoltre ha rilevato che per le decisioni del 23/09/2016 e del 20/10/2017 non sarebbe stata verificata, al momento della loro emissione, la possibile causa di revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della revoca fondata sul passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 20/10/2017 (passata in giudicato il 01/10/2020) riguardante delitti commessi nel 2006: tali condotte erano antecedenti a quelle oggetto delle decisioni successive e non potevano essere note ai giudici procedenti; pertanto è applicabile l'art. 168 comma 1 n.2 c.p. Inoltre non è possibile operare la 'scissione' della continuazione nei vari componenti della pena per la decisione del 9/10/2018, poiché i fatti precedenti, riuniti in continuazione, hanno perduto autonomia quoad poenam nella nuova determinazione del reato continuato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 comma 1 n.2 cod.pen.

    La Corte ha interpretato che la revoca della sospensione della pena è legittima quando interviene una condanna passata in giudicato per delitti antecedenti che modifica la posizione penale complessiva: il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello del 20/10/2017 (01/10/2020) costituisce causa di revoca ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    La Corte ha applicato la norma che prevede, per i ricorsi dichiarati manifestamente infondati o inammissibili, la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre una somma a favore della cassa delle ammende; nella specie è stata determinata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena può essere fondata sul passaggio in giudicato di una successiva condanna relativa a fatti anteriori: il momento del giudicato è centrale per valutare la causa di revoca.
  • Quando più decisioni relative a fatti connessi configurano un reato continuato, i fatti precedenti perdono autonomia quoad poenam nella nuova determinazione e non è consentita una semplice 'scissione' della pena come se fossero autonomi.
  • Occorre valutare con attenzione la cronologia dei provvedimenti e del loro passaggio in giudicato: un giudice dell'esecuzione può revocare benefici anche per condanne divenute definitive dopo le decisioni precedenti.
  • I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; per evitare sanzioni è necessario che il ricorso sia fondato su profili giuridici concreti e diligentemente argomentati.
  • In presenza di contenziosi con più sentenze e possibili fenomeni di continuazione, la difesa deve analizzare se le sentenze successive incidono sulla determinazione finale della pena e se vi siano profili per richiedere la valutazione separata di frazioni di pena solo quando realmente autonome.

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