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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9154/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2003 per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti connesse a fatture emesse dalla General Tubi sas; la Morra srl aveva prodotto documentazione e depositato sentenza penale irrevocabile di assoluzione del proprio legale rappresentante (perché il fatto non sussiste) che attestava l'esecuzione delle opere e il pagamento corrispondente. In appello la CGT ha ritenuto non provate le operazioni e ha trascurato/omesso di considerare la sentenza penale e le risultanze ivi acquisite. In cassazione la Morra ha dedotto omesso esame di fatti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.), motivazione apparente/nullità (art.360 n.4 c.p.c./art.132 c.p.c.) e omessa valutazione di risultanze probatorie decisive (art.115 c.p.c./art.360 n.3 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto che la CGT abbia omesso di considerare il giudicato penale di assoluzione (sentenza di merito penale irrevocabile con formula "perché il fatto non sussiste") e le prove raccolte in sede penale, omissione che integra un vizio rilevante ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.; ha inoltre esaminato la portata dell'art.21-bis d.lgs. n.74/2000 (introdotto dal d.lgs. n.87/2024) come ius superveniens e la relativa problematica applicativa, osservando che la giurisprudenza recente tende a limitarne l'efficacia vincolante al solo trattamento sanzionatorio mentre l'accertamento dell'imposta resta soggetto al regime probatorio ordinario. Gli altri motivi (nullità per motivazione apparente e censura sulla valutazione delle prove) sono stati rigettati o ritenuti inammissibili. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

    La Corte osserva che la norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione sui medesimi fatti; tuttavia, per questioni di compatibilità con il regime probatorio tributario e profili costituzionali rilevati dal P.G., la giurisprudenza di questa Corte ha spesso limitato l'efficacia vincolante soprattutto all'ambito sanzionatorio, lasciando l'accertamento dell'imposta alla valutazione autonoma del giudice tributario.

  • art. 360 c.p.c. (n. 5)

    Introduce nel giudizio di legittimità il vizio specifico di omesso esame di un fatto storico decisivo: la censura è ammissibile solo se il ricorrente individua con precisione il fatto storico la cui omissione ha inciso sull'esito della controversia. La Corte ha applicato la norma accogliendo il motivo relativo all'omesso esame del giudicato penale.

  • art. 360 c.p.c. (n. 4)

    Consente la censura sulla motivazione apparente o sulla mancanza della motivazione: la Corte ricorda che la nullità per motivazione sussiste solo se sussiste un difetto del "minimo costituzionale" e ha ritenuto il motivo infondato nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Stabilisce il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove; la Corte sottolinea che tale valutazione è di merito e normalmente non sindacabile in Cassazione, salvo che costituisca difetto di motivazione o omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 654 c.p.p.

    Prevede che la sentenza penale non produca automaticamente effetti vincolanti nel processo civile/tributario e che possa essere utilizzata come elemento di prova; la Corte spiega che prima della novella l'art.654 costituiva il principio guida, mentre l'art.21-bis ha modificato il quadro con limiti applicativi.

  • art. 530 c.p.p.

    Norma che regola la formula dell'assoluzione per il giudice penale; la Corte richiama che la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art.530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste) è quella cui si riferisce l'art.21-bis.

  • art. 11 delle preleggi

    Regola la successione delle leggi nel tempo: la Corte applica il principio secondo cui la nuova norma processuale (art.21-bis) si applica anche agli atti successivi compiuti nei processi pendenti alla sua entrata in vigore (ius superveniens).

  • art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)

    Riguarda la nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione; la Corte ricorda i limiti dell'intervento di legittimità e dichiara il motivo relativo alla presunta nullità infondato nel caso concreto.

  • art. 111 Cost. (comma 6)

    Richiama il minimo costituzionale della motivazione; la Corte utilizza il parametro per valutare se sussista una motivazione apparente che possa determinare la nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • La sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione (formule di merito, es. "perché il fatto non sussiste") può assumere efficacia vincolante nel processo tributario ai sensi dell'art.21-bis d.lgs. n.74/2000 ove ricorrano i presupposti (stessi fatti materiali e medesimo soggetto), ma la sua portata pratica può essere limitata (nella giurisprudenza recente) all'ambito sanzionatorio, lasciando all'ordinario regime probatorio la determinazione dell'imposta.
  • Quando si impugna in Cassazione per omesso esame di fatti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.), è necessario indicare con precisione il fatto storico il cui mancato esame avrebbe potuto determinare esito diverso del giudizio: la mera richiesta di riconsiderazione documentale è inammissibile.
  • La valutazione delle prove è prerogativa del giudice di merito (art.115 c.p.c.); il giudice di legittimità interviene soltanto se emerge un difetto di motivazione o l'omesso esame di un fatto storico decisivo che impedisca il controllo sull'iter logico-giuridico.
  • L'entrata in vigore di norme processuali sopravvenute (ius superveniens) può incidere sui procedimenti pendenti e sugli atti successivi compiuti dopo l'entrata in vigore, salvo questioni di legittimità costituzionale che possono essere sollevate, specie con riguardo alla tutela del contraddittorio delle parti non presenti al processo penale.
  • Se in giudizio penale è stato accertato, in dibattimento, che le operazioni contestate sono state eseguite (con assorbente efficacia probatoria), l'omesso esame di tale giudicato in sede tributaria può determinare la cassazione della decisione tributaria e il rinvio al giudice del merito affinchè valuti in concreto la rilevanza del giudicato penale ai fini fiscali.

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