Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, , con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971 dai signori Chiara Barbagallo, Raffaella Bava, Pietro Cafagna, Emanuele Capasso, Chiara Dragotta, Samantha Governali, Giorgia La Marca, Alessandro Levati, Andrea Mantovani, Zebider Marasco, Alessia Morello e Sarantonina Sottosanti contro il Ministero dell’università e della ricerca, l’Università degli Studi di Catania, l’Università Magna Graecia di Catanzaro, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Messina, il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, il Consorzio Universitario CINECA, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nei confronti della signora Riadi Hayat; per l’annullamento: - del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l’interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, comunicato attraverso l’area del portale accesso programmato 2023/2024; - della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024; - dello scorrimento del 17 gennaio 2024 della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale “Accesso programmato” del CINECA, nella parte in cui in data nella posizione di parte ricorrente è apparsa la dicitura “Rinuncia per mancata dichiarazione”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo dei loro interessi; 2. nonché per l’accertamento del loro diritto ad essere riammessi nella graduatoria del corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria; 3. nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202400155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione dalla graduatoria nazionale per mancata conferma dell’interesse all’immatricolazione e della relativa previsione regolamentare, con domanda di riammissione e risarcimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, partecipanti alla procedura nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, hanno impugnato la loro esclusione dalla graduatoria unica nazionale, determinata dalla mancata conferma dell’interesse all’immatricolazione nei termini previsti dal punto 7, lettera d), dell’Allegato 2 al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022. Hanno inoltre contestato la legittimità della previsione che stabiliva l’automatica decadenza dalla graduatoria senza eccezioni, lo scorrimento del 17 gennaio 2024 e gli ulteriori atti consequenziali, chiedendo la riammissione in graduatoria e il risarcimento ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Le censure riguardavano la violazione della legge n. 264/1999, degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto rituale opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; i ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio, sede di Roma, N.R.G. 3349/2024.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, rilevando che l’opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 era rituale e che il ricorso era stato effettivamente riassunto in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 48 c.p.a. Non sono state esaminate le censure sostanziali relative alla decadenza dalla graduatoria, né le domande di riammissione e risarcimento, perché assorbite dalla trasposizione. Anche l’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso straordinario

La rituale opposizione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e l’avvenuta riassunzione del ricorso davanti al TAR determinano l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Istanza cautelare

La domanda cautelare non viene esaminata autonomamente, risultando assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione dell’amministrazione al ricorso straordinario, quando rituale e diretta a ottenere la trasposizione in sede giurisdizionale, comporta il passaggio della controversia davanti al giudice amministrativo.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato quale base della riassunzione del giudizio davanti al TAR dopo l’opposizione alla trasposizione.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituiva il fondamento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • legge n. 264/1999

    È stata invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari, ma la relativa censura non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione propone ritualmente opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al TAR, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione in sede giurisdizionale assorbe l’esame delle domande cautelari e delle censure sostanziali formulate nel ricorso straordinario, che devono essere trattate dal giudice amministrativo adito mediante riassunzione.

Esclusione dalla graduatoria nazionale per l’accesso a Medicina e trasposizione del ricorso

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da dodici candidati contro l’esclusione dalla graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024. Il ricorso era diretto contro il Ministero dell’università e della ricerca, altre amministrazioni e soggetti coinvolti nella procedura, nonché nei confronti di una candidata controinteressata.

Oggetto delle impugnazioni

I ricorrenti contestavano il provvedimento con cui erano stati esclusi dalla graduatoria per non avere confermato tempestivamente l’interesse all’immatricolazione secondo quanto previsto dal punto 7, lettera d), dell’Allegato 2 al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022. Erano inoltre impugnati:

  • la previsione regolamentare che stabiliva l’automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata conferma, senza eccezioni;
  • lo scorrimento della graduatoria del 17 gennaio 2024, nella parte in cui indicava per i ricorrenti la causale “Rinuncia per mancata dichiarazione”;
  • gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.

Venivano richiesti anche l’accertamento del diritto alla riammissione in graduatoria e la condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

Motivi dedotti

Le censure prospettavano la violazione della legge n. 264/1999, degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, del giusto procedimento e dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. I ricorrenti deducevano inoltre eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica.

Sviluppo procedimentale

Dopo il deposito del ricorso, la Sezione aveva richiesto al Ministero competente la trasmissione della relazione di legge, anche in vista dell’esame dell’istanza cautelare. L’Avvocatura Generale dello Stato ha successivamente comunicato di avere notificato, il 9 febbraio 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., con iscrizione al N.R.G. 3349/2024.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione non ha esaminato la legittimità dell’esclusione, della disciplina sulla conferma dell’interesse o dello scorrimento della graduatoria. Ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione era rituale e che la controversia era stata effettivamente trasposta e riassunta davanti al giudice amministrativo.

Per tale ragione, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, così come ogni valutazione sulle domande di annullamento, riammissione e risarcimento, rimesse al giudizio instaurato davanti al TAR.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.