Cassazione Civile, Ordinanza n. 05545/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento e dal presupposto ruolo emessi per il recupero, da parte della Cassa Servizi Energetici e Ambientali, di somme ritenute indebitamente percepite da una società per due impianti alimentati a biogas, sulla base di una deliberazione dell'autorità di regolazione del settore energetico che aveva accertato irregolarità e disposto il recupero amministrativo delle incentivazioni. La società ha impugnato gli atti deducendo, in sintesi: nullità o invalidità della notifica della cartella via PEC; errata indicazione del responsabile del procedimento; difetto di motivazione degli atti; illegittimità della cartella per errore di calcolo e mancata considerazione di somme già sottoposte a sequestro preventivo; omessa indicazione del tasso di interesse applicato. Il tribunale amministrativo rimettente ha ritenuto che i motivi relativi a vizi formali degli atti di riscossione fossero estranei alla propria giurisdizione, spettando al giudice ordinario, mentre ha ritenuto che il motivo concernente il quantum ancora da recuperare implicasse l'esame del provvedimento amministrativo presupposto e, quindi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte di cassazione, investita del conflitto negativo di giurisdizione, ha distinto tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione: i motivi relativi a notifica, responsabile del procedimento, motivazione e tasso di interesse attengono alla mera regolarità formale della cartella e appartengono alla giurisdizione ordinaria; il motivo che contesta la corretta determinazione della somma da recuperare, incidendo sul contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo presupposto e sul diritto di procedere alla riscossione per quella specifica parte, appartiene invece alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento solo in parte, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sul primo, secondo, terzo e sesto motivo dell'originario ricorso, e la giurisdizione del giudice amministrativo sul quinto motivo. Le spese del regolamento sono state rimandate all'esito del giudizio di merito. La decisione è fondata sulla qualificazione dei diversi motivi come opposizione agli atti esecutivi, quando denunciano vizi formali della cartella, oppure come opposizione all'esecuzione, quando contestano in sostanza il diritto di procedere alla riscossione per l'importo iscritto e la corretta determinazione del credito disposto dal provvedimento amministrativo presupposto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato dal giudice amministrativo per dichiarare improcedibile uno dei motivi per sopravvenuta carenza di interesse
richiamato per la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.
richiamato come base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai provvedimenti e agli atti dell'autorità di regolazione nel settore energetico, quando la censura investe l'esercizio del potere pubblicistico
qualifica i motivi che contestano il diritto di procedere a esecuzione forzata come opposizione all'esecuzione
qualifica i motivi che denunciano vizi formali o irregolarità degli atti della riscossione come opposizione agli atti esecutivi
art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento
Codice dell'Amministrazione digitale
richiamato in relazione alla notificazione via PEC e alla sottoscrizione digitale della cartella
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla mera formula utilizzata dalla parte.
- Quando l'impugnazione investe solo la regolarità formale della cartella di pagamento o degli atti pre-esecutivi della riscossione, senza contestare il diritto sostanziale di procedere ad esecuzione forzata, la controversia integra opposizione agli atti esecutivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Se invece la censura riguarda il contenuto sostanziale del provvedimento amministrativo presupposto e la corretta determinazione del credito da recuperare, con contestazione del diritto di procedere alla riscossione per l'importo iscritto, si verte in opposizione all'esecuzione e la giurisdizione segue quella relativa al potere amministrativo esercitato.
- La distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione dipende dal tipo di vizio dedotto: vizi di notifica, motivazione, indicazione del responsabile o omissione di elementi formali dell'intimazione attengono alla forma dell'atto; contestazioni su an o quantum del credito recuperato attengono al merito del potere di accertamento e determinazione del credito stesso.
- La presenza di un giudizio amministrativo estinto o improcedibile sul provvedimento presupposto non elimina automaticamente la giurisdizione amministrativa sulle censure che, nel nuovo giudizio, continuino a investire quel medesimo esercizio di potere pubblicistico.
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