Cassazione Penale, Ordinanza n. 04558/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando la carenza di specificità dei motivi e la loro manifesta infondatezza. La decisione di merito della Corte di appello è rimasta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli allegati; il secondo censurava la motivazione sulla responsabilità penale, ritenendola manifestamente illogica. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e infondato, poiché la Corte di merito aveva motivato il diniego richiamando elementi ritenuti decisivi, tra cui la presenza di venticinque precedenti penali. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico, perché si limitava a riproporre una diversa lettura del merito già disattesa in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
comma primo e secondo, n. 2-bis
La sentenza richiama il reato oggetto del giudizio di merito, senza soffermarsi sul suo contenuto precettivo; la contestazione riguardava una truffa aggravata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, per assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, comporta l'inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate o la prospettazione di una diversa lettura del merito non sono consentite.
- La mancata specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Non è sindacabile in cassazione una motivazione di merito logicamente argomentata che si limiti a privilegiare una ricostruzione probatoria rispetto a un'interpretazione alternativa proposta dalla difesa.
Come è indicizzato
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