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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04558/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando la carenza di specificità dei motivi e la loro manifesta infondatezza. La decisione di merito della Corte di appello è rimasta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli allegati; il secondo censurava la motivazione sulla responsabilità penale, ritenendola manifestamente illogica. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e infondato, poiché la Corte di merito aveva motivato il diniego richiamando elementi ritenuti decisivi, tra cui la presenza di venticinque precedenti penali. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico, perché si limitava a riproporre una diversa lettura del merito già disattesa in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    comma primo e secondo, n. 2-bis

    La sentenza richiama il reato oggetto del giudizio di merito, senza soffermarsi sul suo contenuto precettivo; la contestazione riguardava una truffa aggravata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, per assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate o la prospettazione di una diversa lettura del merito non sono consentite.
  • La mancata specificità del motivo, intesa come assenza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • Non è sindacabile in cassazione una motivazione di merito logicamente argomentata che si limiti a privilegiare una ricostruzione probatoria rispetto a un'interpretazione alternativa proposta dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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