Cassazione Civile, Ordinanza n. 15794/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori equa riparazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’asserita irragionevole durata di un lungo giudizio civile presupposto, iniziato nel 1987 e definito in appello solo nel 2021, avente ad oggetto l’accertamento della appartenenza di terreni al demanio marittimo, la richiesta di rilascio e riduzione in pristino, il risarcimento danni e contrapposte pretese di usucapione. In primo grado il giudizio era stato definito con rigetto delle domande pubbliche; in appello il rigetto era stato confermato. La Corte d’appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva ridotto la durata irragionevole e liquidato a ciascun ricorrente € 7.800, ritenendo spettante l’indennizzo anche ai contumaci e agli eredi. I ricorrenti principali hanno impugnato con quattro motivi: (1) contestando la detrazione, ai fini della durata ragionevole, dei rinvii richiesti dalle parti, sostenendo che tali rinvii non avrebbero potuto incidere se non connotati da intento dilatorio o abuso; (2) deducendo che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto correttamente l’indennizzo iure proprio agli eredi dal momento della morte del dante causa; (3) lamentando il mancato riconoscimento dell’indennizzo anche per il giudizio di primo grado nonostante la contumacia del dante causa; (4) ribadendo la spettanza dell’indennizzo iure proprio dal decesso del dante causa. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione per aver: attribuito a ciascun erede un indennizzo individuale per il primo grado anziché un unico indennizzo per la porzione riferibile al dante causa; omesso di applicare la presunzione di insussistenza del pregiudizio in caso di contumacia ex art. 2, comma 2-sexies, lett. b), L. n. 89/2001; omesso di considerare la riduzione del moltiplicatore per il numero di parti superiore a cinquanta ex art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi principali e ha accolto il ricorso incidentale del Ministero: ha affermato che l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per il periodo successivo alla sua rituale costituzione nel processo presupposto; che non è corretto equiparare l’erede non costituito alla parte contumace; che, se l’erede cumula domande iure hereditatis e iure proprio, occorre distinguere analiticamente le diverse frazioni temporali; che l’indennizzo iure hereditatis non va moltiplicato per il numero degli eredi; e che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la presunzione negativa in caso di contumacia e la possibile riduzione per l’elevato numero di parti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuova liquidazione degli indennizzi e regolazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero della giustizia, ha rigettato o dichiarato inammissibili i motivi del ricorso principale, ha cassato il decreto della Corte d’appello di Campobasso e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per rideterminare se e in quale misura spettino gli indennizzi ex L. n. 89/2001, applicando i principi sulla decorrenza dell’indennizzo per gli eredi, sulla contumacia e sulla riduzione per la pluralità delle parti; la Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese dei vari gradi. L’esito finale è di cassazione con rinvio, con prevalenza del Ministero.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
comma 1; comma 2-sexies, lett. b)
L’indennizzo per irragionevole durata del processo va riconosciuto solo al soggetto che abbia subito un concreto pregiudizio; in caso di contumacia opera una presunzione di insussistenza del danno, salvo prova contraria.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
La presenza di un numero di parti superiore a cinquanta può incidere in riduzione sulla quantificazione dell’indennizzo e deve essere specificamente valutata dal giudice.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
L’opposizione al decreto di liquidazione consente la revisione della determinazione dell’indennizzo e della durata irragionevole accertata.
art. 6, § 1 CEDU
Il parametro convenzionale della ragionevole durata del processo resta il criterio di riferimento per l’equa riparazione.
Richiamato dal Ministero per contestare la legittimazione/qualificazione della domanda in relazione alla posizione degli eredi.
La successione nel processo rileva, ai fini del danno da durata irragionevole, solo dal momento dell’effettiva costituzione degli eredi.
La morte della parte nel processo civile rileva secondo le regole dell’interruzione, e la continuità processuale non si presume automaticamente verso gli eredi non costituiti.
Richiamato nei motivi dei ricorrenti, ma senza specifico accoglimento sul punto.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, l’erede della parte del giudizio presupposto ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per il periodo successivo alla sua rituale costituzione nel processo, perché il pregiudizio da irragionevole durata presuppone la qualità formale di parte e la conoscenza del giudizio.
- Non è corretto equiparare, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, l’erede che non si sia costituito nel processo presupposto alla parte contumace: la contumacia e la successione mortis causa sono situazioni distinte e non automaticamente sovrapponibili.
- Quando la domanda di equa riparazione cumula profili iure hereditatis e iure proprio, il giudice deve ricostruire analiticamente le diverse frazioni temporali del processo e distinguere la durata riferibile al dante causa da quella riferibile all’erede.
- L’indennizzo iure hereditatis, se spettante, non va moltiplicato per il numero degli eredi: la prestazione va liquidata una sola volta per la sofferenza maturata dal dante causa, secondo la concreta titolarità del diritto fatto valere.
- Nel giudizio ex L. n. 89/2001 introdotto dopo la riforma del 2015, il giudice deve considerare la presunzione di insussistenza del pregiudizio in caso di contumacia, salvo specifica prova contraria, e deve motivare espressamente sull’eventuale incidenza del numero elevato di parti sulla misura dell’indennizzo.
- Ai fini della ragionevole durata del processo, i rinvii richiesti o accettati dalle parti possono essere computati in detrazione, purché la valutazione sia coerente con l’assenza di contestazione o con la loro imputabilità a condotte dilatorie o abusive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →