Cassazione Penale, Sentenza n. 34359/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 17/06/2022 deducendo vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 DPR 309/1990. Si sostiene che la Corte territoriale ha qualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, ma paradossalmente ha comunque ritenuto la sussistenza della pericolosità sociale senza valorizzare adeguatamente la scarsa gravità del fatto e la condizione di emarginazione dell'imputato; avrebbe quindi omesso di adottare i parametri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 86 T.U. stupefacenti richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale, svolto alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., in conformità alla giurisprudenza e alla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 58/1995). Nel caso concreto la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la misura di espulsione facendo riferimento alla professionalità dell'imputato nello svolgimento dell'attività delinquenziale (sua unica fonte di sostentamento), ai precedenti penali e al fatto che era tornato a delinquere anche durante misure non custodiali. Tale motivazione è stata ritenuta pertinente e sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86 (T.U. stupefacenti)
L'art. 86 prevede la possibilità di espulsione per lo straniero condannato per reati in materia di stupefacenti; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/1995 non può più operare una presunzione assoluta di pericolosità: l'espulsione richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale supportato da motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Previene la fattispecie di lieve entità per i delitti di stupefacenti; la configurabilità della 'lieve entità' non esclude di per sé l'applicazione della misura di espulsione ma è un parametro che il giudice deve tenere in conto insieme agli altri indici di pericolosità sociale.
Individua i criteri per valutare la pericolosità sociale (per esempio precedenti, personalità, condotta, circostanze del fatto). La valutazione della pericolosità per l'applicazione dell'art. 86 deve essere compiuta alla luce di questi parametri e motivata adeguatamente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'art. 86 che imponeva l'ordine di espulsione senza accertamento concreto della pericolosità sociale, affermando la necessità di un giudizio motivato sul caso concreto.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. F, n. 35432/2013; Sez. 4, n. 7104/2021)
Confermano che la misura dell'espulsione può essere applicata anche dopo condanna per art. 73, comma 5, purché sia compiuta una valutazione motivata della pericolosità sociale con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; ribadiscono i requisiti motivazionali richiesti.
Massime di principio
- L'applicazione della misura dell'espulsione per reati in materia di stupefacenti richiede sempre un accertamento concreto della pericolosità sociale motivato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; non basta la sola qualificazione del reato come di lieve entità.
- La configurabilità della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, è un elemento da ponderare ma non esclude automaticamente l'espulsione; il giudice deve bilanciare gravità del fatto e profili della personalità (recidiva, professionalità del comportamento criminoso, modalità di commissione).
- La motivazione della misura deve essere specifica e puntuale: richiamare elementi come precedenti, persistente inclinazione a delinquere, reoffesa durante misure non custodiali, e l'uso del reato come mezzo di sostentamento è idoneo a giustificare l'espulsione.
- Un ricorso per 'manifesta illogicità' della motivazione ha successo solo se dimostra l'assenza di un concreto esame dei parametri di pericolosità o una motivazione generica/contraddittoria; valutazioni adeguatamente motivate sul punto vengono confermate in Cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali; le impugnazioni che non colgono vizi formali o sostanziali della motivazione sono di norma dichiarate infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34341/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34349/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2023 del 04/08/2023
- Sentenza penale · 4 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →