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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06358/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondato/inammissibile il primo motivo perché non specificamente confrontato con la motivazione di merito e ha reputato precluso il secondo motivo, essendo la questione della particolare tenuità del fatto non dedotta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 635 c.p., sostenendo la mancanza di prova circa l'univocità degli atti compiuti. Con il secondo motivo ha dedotto omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privo di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità perché non previamente proposto in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di danneggiamento oggetto di contestazione; la Corte richiama le risultanze probatorie ritenute dai giudici di merito idonee a integrarne la fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    Disposizione sulla particolare tenuità del fatto, invocata dal ricorrente ma ritenuta non deducibile in cassazione perché non proposta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non proposta con l'appello è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità ai sensi di questa previsione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta con l'atto di appello, quando la disciplina processuale ne richiede la proposizione a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata; in difetto, la censura è indeducibile o inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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