Sentenza del 10/07/2018 n. 1347 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contributo unificato - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Riscossione - Competenza dell'organo che ha emesso l'atto impugnato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la riscossione del contributo unificato dovuto per un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M. A. contro il provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità temporanea. Il contribuente contestava sia la competenza della Guardia di Finanza a verificare il pagamento, applicare la sanzione e iscrivere a ruolo le somme, sostenendo che tale competenza spettasse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia l'importo richiesto di 600 euro, ritenendo applicabile la riduzione prevista per le controversie in materia di pubblico impiego.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale della Guardia di Finanza quanto alla competenza. Ha stabilito che, per la riscossione del contributo unificato relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è competente il funzionario dell'organo che ha emanato l'atto impugnato, o il Ministero competente per l'istruttoria, poiché il contributo deve essere assolto contestualmente alla presentazione del ricorso. Pertanto, la Guardia di Finanza era legittimata a richiedere il pagamento, applicare la sanzione e procedere all'iscrizione a ruolo; Equitalia aveva correttamente emesso la cartella. È stato però accolto l'appello incidentale del contribuente sull'importo: trattandosi di controversia di pubblico impiego, il contributo unificato è stato ridotto da 600 a 300 euro. Le altre censure, comprese quelle di incostituzionalità, sono state respinte e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
Disciplina il contributo unificato e le modalità di assolvimento; per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il pagamento deve essere contestuale alla presentazione del ricorso.
La cartella di pagamento ha contenuto vincolato ed è stata ritenuta formalmente conforme al modello ministeriale.
Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 314460 del 5 novembre 2012
Deve essere il funzionario dell'Organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero del Ministro competente per l'istruttoria a dover verificare la congruità del pagamento del contributo unificato, nonché a procedere nel caso di omesso o insufficiente pagamento alla notifica al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto e all'eventuale iscrizione a ruolo.
Individua nell'organo autore dell'atto impugnato, o nel Ministero competente per l'istruttoria, il soggetto competente per verificare il contributo, intimarne il pagamento e procedere alla riscossione coattiva.
Ordinanza Corte costituzionale n. 164/2010
Principio della discrezionalità e insindacabilità delle opzioni legislative in tema di spese processuali, purché non manifestamente irragionevoli.
La previsione di un contributo processuale non è di per sé incostituzionale, salvo che risulti manifestamente irragionevole.
Ordinanza Corte costituzionale n. 143/2011
La questione relativa al contributo unificato può assumere rilevanza quando il pagamento sia condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio.
La legittimità costituzionale del contributo può essere scrutinata soprattutto quando il suo pagamento condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Parere del Consiglio di Stato n. 3162/2013
Applicabilità al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica delle riduzioni del contributo unificato previste per le controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego.
In assenza di deroghe espresse, il contributo unificato per un ricorso straordinario avente a oggetto una controversia di pubblico impiego deve essere applicato nella misura ridotta prevista per tale materia.
D.M. 28 giugno 1999
Modello ministeriale della cartella di pagamento
Il modello ministeriale disciplina il contenuto formale della cartella, ritenuta conforme nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per il contributo unificato relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la verifica del pagamento e l'eventuale riscossione spettano all'organo che ha emanato l'atto impugnato o al Ministero competente per l'istruttoria, non necessariamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Il contributo unificato deve essere assolto contestualmente alla presentazione del ricorso straordinario; l'omesso o insufficiente pagamento può comportare invito al pagamento, sanzioni, interessi e iscrizione a ruolo.
- L'importo del contributo deve essere determinato considerando la materia della controversia: per le controversie di pubblico impiego può trovare applicazione la riduzione prevista per il giudizio giurisdizionale, anche nel ricorso straordinario, se non esiste una deroga espressa.
- La competenza dell'ente impositore e l'ammontare del contributo sono questioni distinte: l'organo può essere legittimato a riscuotere, ma la somma richiesta può comunque essere rideterminata se calcolata in misura errata.
- La cartella di pagamento, avendo contenuto vincolato, può risultare legittima sotto il profilo formale quando conforme al modello ministeriale; eventuali contestazioni devono normalmente riguardare il presupposto, la competenza o la quantificazione della pretesa.
- Le contestazioni di incostituzionalità del contributo unificato hanno scarse possibilità di successo se non dimostrano una manifesta irragionevolezza o se il pagamento non costituisce una condizione sproporzionata di accesso alla tutela.
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