Cassazione Penale, Sentenza n. 36875/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero e Ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 25 febbraio 2026, aveva accolto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta dall'imputata, già condannata mediante sentenza di patteggiamento per falso in bilancio e successivamente assolta in sede di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. L'ordinanza era intervenuta dopo precedenti annullamenti con rinvio della Cassazione, che avevano richiesto di individuare puntualmente i fatti inconciliabili tra la sentenza di patteggiamento e quella irrevocabile di assoluzione, le relative fonti e l'eventuale condotta causale, dolosa o gravemente colposa, dell'istante. Il Procuratore generale ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo apodittico e unitario le dichiarazioni dell'imputata, la relazione UEPE e il pagamento della pena pecuniaria; dall'altro, vizio di motivazione, per non avere esaminato adeguatamente le dichiarazioni rese nel 2013, il contenuto dell'ordinanza cautelare e l'assenza di indagini difensive volte a contrastare la consulenza del pubblico ministero, né distinto la condotta tenuta nella fase esecutiva ai fini della riparazione. Il Ministero ha articolato sei motivi: i primi tre denunciavano la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., dell'art. 643 c.p.p. e carenze motivazionali sull'an debeatur, assumendo che non fossero stati individuati con precisione i fatti inconciliabili e le fonti, né valutati il contenuto della richiesta di patteggiamento, le dichiarazioni dell'imputata, il ruolo gestionale e le competenze professionali, nonché la possibile incidenza causale delle sue condotte sull'errore; il quarto e il quinto contestavano la quantificazione dell'indennizzo, la valutazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali e l'omessa applicazione dei criteri degli artt. 1227 e 2056 c.c.; il sesto denunciava contraddittorietà nella liquidazione e compensazione delle spese delle diverse fasi. Quanto alle somme, l'ordinanza aveva riconosciuto il danno patrimoniale correlato alla perdita del compenso annuo di euro 50.000 per la cessazione dall'incarico di consigliere di amministrazione e liquidato equitativamente in euro 45.000 il danno non patrimoniale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente adempiuto alle indicazioni dei precedenti annullamenti: aveva delimitato il materiale rilevante agli elementi anteriori alla sentenza di patteggiamento, individuato nella consulenza del pubblico ministero, poi rivelatasi errata, e nelle correlate valutazioni tecniche il fondamento dell'errore, ed esaminato le dichiarazioni del 2013 spiegando perché non avessero inciso sulle valutazioni tecniche. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'assenza di un apporto causale esclusivo, doloso o gravemente colposo dell'istante, non essendo dimostrata una sua capacità specialistica di anticipare o confutare la consulenza; sono stati quindi rigettati entrambi i motivi del Procuratore generale e i primi tre motivi del Ministero. Il quarto e il quinto motivo del Ministero sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito: la liquidazione del danno patrimoniale e quella equitativa del danno non patrimoniale sono state giudicate logiche e coerenti, anche alla luce della documentata sofferenza psichica e delle ricadute sulla vita affettiva, relazionale e sulle abitudini di vita, pur tenuto conto della durata contenuta della custodia cautelare e domiciliare. È stato invece accolto l'ultimo motivo del Ministero, relativo alle spese: la Corte territoriale aveva distinto le spese dell'iter camerale da quelle della fase di legittimità, liquidando le prime e compensando le seconde, senza motivare adeguatamente la differenza, benché si trattasse di fasi della medesima procedura e la complessità apparisse costante. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente alla regolamentazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto e per la regolamentazione delle spese di questa fase; il ricorso del Ministero è stato rigettato nel resto e quello del Procuratore generale integralmente rigettato.
Norme richiamate
Con la ordinanza impugnata, la Corte ha pienamente soddisfatto l'onere motivazionale circa l'individuazione dei fatti inconciliabili - di cui alla sentenza di patteggiamento - con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile, e circa la determinazione della esistenza o meno di un apporto causale per i medesimi, ed in via esclusiva, oltre che dolosa o gravemente colposa, da parte di Ligresti Giulia Maria.
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi e alle indicazioni della Cassazione, individuando i fatti inconciliabili, le relative fonti e l'eventuale apporto causale esclusivo, doloso o gravemente colposo dell'istante; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto adempiuto.
art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.
nel caso in esame la revisione della sentenza di patteggiamento adottata nei confronti della Ligresti è stata disposta ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
La revisione della sentenza di patteggiamento era stata disposta per l'inconciliabilità dei fatti accertati con quelli stabiliti da un'altra sentenza penale irrevocabile; tale quadro costituiva il presupposto dell'esame della domanda di riparazione.
il procedimento di riparazione dell'errore giudiziario ha una componente risarcitoria e una indennitaria, pertanto il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili avendo riguardo all'interruzione dell'attività lavorativa, ai rapporti sociali e affettivi e al peggioramento non voluto delle abitudini di vita.
La riparazione dell'errore giudiziario presenta componenti risarcitoria e indennitaria; i danni patrimoniali e non patrimoniali possono essere liquidati secondo il criterio risarcitorio e le voci non esattamente quantificabili, tra cui le ricadute lavorative, relazionali e sulle abitudini di vita, con criterio equitativo.
La Corte ritiene pertanto che debba essere annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla regolamentazione delle spese con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questa fase.
La norma era invocata dal Ministero per contestare la mancata considerazione del comportamento dell'istante nella determinazione dell'indennizzo; la Corte non ha accolto tale censura nel merito, dichiarando inammissibile il motivo perché diretto a una rivalutazione del merito.
La Corte ritiene pertanto che debba essere annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla regolamentazione delle spese con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questa fase.
La disposizione era richiamata dal Ministero in relazione ai criteri di determinazione dell'indennizzo; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile, non essendo consentito ottenere in Cassazione una nuova valutazione del merito della liquidazione.
con riferimento al reato contestato, di falso in bilancio ex art. 2622 c.c.
La norma identifica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento poi sottoposta a revisione; la decisione in esame non affronta autonomamente gli elementi costitutivi del reato, ma valuta l'incidenza della condotta dell'istante sull'errore giudiziario.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione conseguente alla revisione per inconciliabilità di giudicati, occorre identificare puntualmente i fatti posti a fondamento della sentenza revocata, quelli incompatibili accertati nell'altra sentenza irrevocabile e le rispettive fonti probatorie, verificando se la condotta dell'istante abbia causato in via esclusiva l'errore e se sia stata dolosa o gravemente colposa.
- La valutazione della colpa grave dell'istante deve essere condotta ex ante, considerando il caso concreto e le conoscenze del soggetto al tempo dei fatti; non è sufficiente desumere la colpa dalla sola scelta di patteggiare o dall'assenza di iniziative difensive, se non è dimostrato un apporto causale esclusivo alla rappresentazione errata dei fatti.
- Quando l'errore giudiziario dipende da una ricostruzione tecnica altamente specialistica, il giudice può escludere l'incidenza causale delle dichiarazioni dell'imputato se ne spiega la natura meramente descrittiva e la mancanza di competenze idonee a influire sulla valutazione tecnica; la critica in cassazione deve indicare specificamente come tali dichiarazioni abbiano concretamente determinato l'errore.
- La riparazione dell'errore giudiziario ha natura risarcitoria e indennitaria: i danni patrimoniali e non patrimoniali possono essere liquidati secondo il criterio risarcitorio, mentre per le voci non esattamente quantificabili è utilizzabile il criterio equitativo, considerando anche le ricadute sull'attività lavorativa, sui rapporti sociali e affettivi e sulle abitudini di vita.
- La liquidazione delle spese delle diverse fasi di una procedura unitaria di riparazione deve essere coerente e sorretta da motivazione adeguata quando il giudice adotta criteri differenti per le spese della fase di merito e quelle della fase di legittimità.
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