Sentenza n. 179/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della nota prot. n. 21811 del 12.5.2025, con la quale il Direttore dell’Ufficio Economato e Provveditorato dell’ASM ha comunicato alla EPM S.r.l. il preavviso di rigetto della sua istanza del 4.3.20024, volta ad ottenere l’incremento del 17%, pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel periodo da ottobre 2020 a gennaio 2024, del prezzo mensile dell’appalto, relativo al servizio di pulizia ed altri servizi integrati, con decorrenza dall’1.1.2024; -della nota prot. n. 28565 del 20.6.2025, con la quale il Direttore dell’Ufficio Economato e Provveditorato, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Generale dell’ASM hanno respinto la predetta istanza di revisione prezzi; nonché per la condanna dell’ASM “al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso revisionale ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione prezzi dell’appalto e successivi atti confermativi e di proroga tecnica alle condizioni economiche originarie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appaltatrice ha impugnato il preavviso di rigetto e il diniego definitivo dell’istanza di revisione prezzi, nonché, con motivi aggiunti, gli ulteriori atti confermativi e le deliberazioni di proroga tecnica dell’appalto alle condizioni economiche originarie. Ha chiesto anche la condanna dell’ASM al pagamento del compenso revisionale ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006. Ha dedotto: travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, per non avere l’ASM considerato la precedente comunicazione sull’aumento del costo del lavoro e le successive comunicazioni relative all’incremento dei prezzi di prodotti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale; violazione dell’art. 7 del Capitolato Speciale e dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, sostenendo che l’adeguamento parametrato all’indice ISTAT FOI non richiedesse la prova di uno specifico squilibrio sinallagmatico, ma soltanto la prova dell’aumento dei costi; illogicità con riferimento alle contestazioni dell’ASM sulle discrasie relative al personale impiegato e alle ore lavorate; violazione dell’art. 10 l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. L’ASM ha sostenuto che l’indice FOI costituisse soltanto un limite massimo e che l’impresa dovesse comprovare, mediante documentazione amministrativo-contabile, l’effettivo aggravio di tutti i costi dell’appalto e lo squilibrio del rapporto contrattuale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica regolati dall’art. 115 d.lgs. 163/2006. Ha respinto la censura relativa all’art. 10 l. 241/1990, poiché il diniego definitivo aveva esaminato la nota endoprocedimentale dell’impresa del 20 maggio 2025. Ha escluso la rilevanza della prima richiesta del 1° marzo 2022: essa era generica, non era stata accompagnata dalla documentazione richiesta e non poteva comunque giustificare il riconoscimento di variazioni anteriori alla stipula del contratto. In base al Capitolato, la revisione poteva decorrere soltanto dopo il primo anno di esecuzione e dalla data della richiesta, quindi non prima del 4 marzo 2024 per la domanda esaminata. Nel merito, il TAR ha ritenuto prevalente l’orientamento secondo cui l’appaltatore non deve provare analiticamente il quantum di ciascuna variazione né uno specifico squilibrio del sinallagma: è sufficiente allegare e dimostrare l’aumento dei costi, mentre spetta all’amministrazione svolgere un’istruttoria idonea sul relativo ammontare. L’ASM, pur non contestando in concreto l’entrata in vigore del nuovo CCNL Multiservizi e le variazioni dei prezzi segnalate dall’impresa, aveva imposto un onere probatorio eccessivamente gravoso e non aveva effettuato un’istruttoria sul quantum. Sono stati quindi accolti il ricorso e i motivi aggiunti, con obbligo dell’ASM di adeguare il prezzo mediante applicazione della variazione dell’indice ISTAT FOI relativa all’anno precedente, limitatamente al periodo dal 4 marzo 2024 fino al subentro del nuovo appaltatore. Sono state compensate le spese, salvo il contributo unificato posto a carico dell’ASM.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
la revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006
La revisione prezzi nei contratti a esecuzione continuata o periodica mira a salvaguardare l’equilibrio economico delle prestazioni e a evitare una lievitazione incontrollata dei corrispettivi; in assenza di specifici indici ISTAT per i beni e servizi acquisiti dalle stazioni appaltanti, l’indice FOI costituisce il parametro generale di riferimento e il limite massimo del compenso revisionale, salvo casi eccezionali provati dall’appaltatore.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulla clausola di revisione prezzi e sui provvedimenti applicativi nei contratti rientranti nell’art. 115 d.lgs. 163/2006.
art. 7 del Capitolato Speciale
la suddetta revisione dei prezzi potrà intervenire a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, previa apposita richiesta, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all’anno precedente a quello oggetto della revisione con decorrenza, ove l’istruttoria venisse accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva
La revisione può decorrere soltanto dopo il primo anno di esecuzione, dalla richiesta dell’appaltatore e sulla base della variazione dell’indice relativa all’anno precedente; non può coprire variazioni anteriori alla stipula del contratto.
Non è violato quando il provvedimento conclusivo esamina il contenuto delle osservazioni presentate dall’interessato in sede procedimentale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 per contratti a esecuzione continuata o periodica sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
- Quando il capitolato stabilisce che la revisione decorra dalla richiesta dell’appaltatore e non abbia effetto retroattivo, essa non può comprendere variazioni anteriori alla stipula del contratto né può essere riconosciuta per periodi antecedenti al primo anno di esecuzione.
- In assenza di specifici indici ISTAT relativi ai beni e servizi acquistati dalle stazioni appaltanti, l’indice FOI costituisce il parametro generale di riferimento per la revisione prezzi e, di regola, il limite massimo del compenso revisionale.
- Ai fini del riconoscimento della revisione prezzi, l’appaltatore deve allegare e dimostrare l’aumento dei costi verificatosi durante l’esecuzione del contratto, ma non è tenuto a provare analiticamente il quantum di ciascuna variazione né uno specifico squilibrio sinallagmatico; spetta all’amministrazione svolgere un’istruttoria adeguata per determinare l’entità dell’adeguamento.
- È illegittimo il diniego di revisione prezzi fondato sull’omessa produzione di una completa documentazione amministrativo-contabile sull’aggravio di tutti i costi dell’appalto quando l’amministrazione non abbia contestato l’aumento dei costi allegato dall’appaltatore e non abbia svolto una propria istruttoria sul relativo ammontare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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